Il Decreto Legge introduce due modifiche alla disciplina della responsabilità solidale per i crediti di lavoro negli appalti, contenuta nell’articolo 29, comma 2 del decreto legislativo n. 276 del 2003:
viene abrogata la facoltà concessa ai contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore di individuare in alternativa all’applicazione della disciplina sulla solidarietà prevista dalla legge metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti; vengono, altresì, abrogate le disposizioni contenute nei periodi secondo, terzo e quarto, introdotte dalla legge n.. 92 del 2012. Vengono così meno i due seguenti principi contenuti nella precedente disciplina:
A) principio del litisconsorzio necessario: la norma precedentemente prevedeva, infatti, l’obbligo per il lavoratore (o l’ente assicurativo o previdenziale) di chiamare in giudizio anche l’impresa committente unitamente all’impresa appaltatrice (datrice di lavoro);
B) principio della preventiva escussione: non è più necessario che il lavoratore (o l’ente assicurativo o previdenziale) aggredisca, in via preventiva ed infruttuosamente, il patrimonio dell’impresa appaltatrice prima di esperire l’azione esecutiva nei confronti dell’impresa committente. Pertanto, a seguito dell’accertamento giudiziario della sussistenza di un credito originato dal rapporto di lavoro, il lavoratore (o l’ente assicurativo o previdenziale) potrà dare avvio all’azione esecutiva per il relativo adempimento direttamente nei confronti dell’impresa committente.
Bonus Giovani: dal 1° luglio è richiesto il requisito dell’incremento occupazionale netto
L’INPS in base alle interazioni tra la Commissione Europea ed il il Ministero del Lavoro, precisa che la legittima fruizione dell’esonero contributivo, del cd. decreto Coesione (bonus...