Trasporti e Logistica: Deroghe agli obblighi assicurativi per i veicoli – Legge PMI 2026

Mar 25, 2026

La Legge 11 marzo 2026, n. 34, all’articolo 9, modifica il Codice delle Assicurazioni private (D.Lgs. n. 209/2005) introducendo importanti deroghe agli obblighi assicurativi RC auto. La norma entrerà in vigore il prossimo 7 aprile e rappresenta un chiarimento atteso dalle imprese del settore trasporti e logistica.

Novità introdotte per le imprese

Le deroghe riguardano due specifiche fattispecie operative, finalizzate a risolvere incertezze applicative emerse dopo il recepimento della Direttiva UE 2021/2118, che aveva ampliato la definizione di “veicolo” e esteso l’obbligo assicurativo indipendentemente dal luogo di utilizzo.

Ambito di applicazione delle deroghe

Le esclusioni dall’obbligo di assicurazione obbligatoria RC auto si applicano nei seguenti casi:

  • carrelli elevatori non immatricolati (definiti dall’art. 58, comma 2, lett. c del Codice della Strada), quando operano esclusivamente all’interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi;
  • veicoli utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico all’interno di aree ferroviarie, portuali e aeroportuali, purché coperti da polizza di responsabilità civile verso terzi diversa dall’RCA ordinaria.

In quest’ultimo caso la copertura assicurativa non viene eliminata, ma semplicemente differenziata rispetto alla polizza obbligatoria standard.

Obblighi assicurativi ancora vigenti

Restano invece pienamente soggetti all’obbligo RC auto:

  • i muletti immatricolati e dotati di targa propria, anche se utilizzati solo in ambito privato;
  • tutti i veicoli che, per modalità di impiego, possono circolare – anche occasionalmente – in aree aperte al pubblico.

Ulteriori disposizioni sulle accise

Per i veicoli targati, inoltre, il Decreto Legge 28 marzo 2025, n. 43 (Revisione delle disposizioni in materia di accise) stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, non saranno più riconosciute le agevolazioni consistenti nella riduzione delle accise sul gasolio utilizzato come forza motrice. Tale esclusione vale indipendentemente dal fatto che il consumo avvenga in aree private o operative portuali.

E’ in elaborazione un successivo provvedimento mirato a chiarire ulteriori aspetti interpretativi, di cui daremo aggiornamento una volta approvato.