Rischio calore – Ordinanza della Regione Toscana

Il Presidente della Regione Toscana ha emanato una Ordinanza per tutelare i lavoratori  dal rischio calore

Premessa

Il Presidente della Regione Toscana ha emanato una Ordinanza per tutelare i lavoratori  dal rischio calore. L’Ordinanza (n. 2 del 28-05-2026) – allegata – riprende i contenuti degli analoghi Provvedimenti emanati gli scorsi anni, richiamando le “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” approvate con Delibera di Giunta Regionale nel mese di giugno dello scorso anno, che alleghiamo (DGRT n. 806 del 16-06-2025).

Cosa prevede l’Ordinanza 

  • il divieto di lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2026, sull’intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di attività lavorativa nei settori agricolo, florovivaistico, cantieri edili all’aperto e cave, qualora nonostante l’adozione di specifiche misure di prevenzione, come previste dalle “Linee di indirizzo” citate sopra, lo stress da calore comporti rischi rilevanti per la salute del lavoratore, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO”;
  • il divieto non trova applicazione per le Pubbliche Amministrazioni, per i concessionari di pubblico servizio, per i loro appaltatori, quando trattasi di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, purché siano adottate opportune contromisure organizzative come previsto dalle “Linee di indirizzo” citate sopra.
  • in tutte le lavorazioni all’aperto e nelle lavorazioni che avvengono in ambienti chiusi non climatizzati, ove le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteoclimatiche esterne, è raccomandato (non quindi obbligatorio), il rispetto delle “Linee di indirizzo” citate.

Ricordiamo inoltre che la mancata osservanza degli obblighi di cui all’Ordinanza, comporta le conseguenze sanzionatorie previste per questo tipo di provvedimenti (art. 650 c.p. se il fatto non costituisce più grave reato).

Le Aziende possono coprire i periodi di sospensione dal lavoro con il ricorso alla Cassa integrazione ordinaria con causale eventi meteo.

La nostra Area Lavoro e Previdenza è a disposizione per le informazioni necessarie.

L’Ordinanza sarà pubblicata sul BURT e sul Sito Istituzionale della Regione Toscana

Per ulteriori approfondimenti

Per Firenze: Giacomo Borselli 055 2707236  – g.borselli@confindustriatoscanacentroecosta.it

Per Livorno: Lucia Ginocchi 0586 263023  – l.ginocchi@confindustriatoscanacentroecosta.it

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