Il sistema sanzionatorio doganale è stato oggetto di una riforma organica nel 2024, a seguito dell’emanazione del decreto n.141. Ulteriiori modifiche all’impianto sanzionatorio sono state apportate dal decreto legislativo n.81 dello scorso 12 giugno.
Segue una panoramica delle principali modifiche introdotte dal decreto.
- Distinzione delle soglie di rilevanza penale tra dazi e altri diritti
Uno dei principali interventi riguarda la distinzione tra dazi doganali e diritti di confine ai fini dell’applicazione delle sanzioni penali:
- Per i dazi doganali, rimane confermata la soglia di punibilità a 10.000 euro.
- Per i diritti di confine (come IVA all’importazione e accise), la soglia viene elevata a 100.000 euro.
È stato precisato che anche i diritti di confine indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione in assenza di titolo giuridico sono rilevanti ai fini dell’applicazione delle sanzioni.
2) Revisione della dichiarazione su istanza del contribuente
Nel caso in cui il contribuente presenti un’istanza di revisione della dichiarazione doganale prima di essere informato di controlli o accertamenti, non si applicano né sanzioni né confisca.
Questa previsione valorizza il comportamento spontaneamente collaborativo del contribuente, promuovendo l’adesione volontaria agli obblighi fiscali.
3) Non punibilità ed estizione del reato
- Causa di non punibilità: opera se il contribuente effettua ravvedimento operoso (compresi imposte, interessi e sanzioni) prima dell’avvio di controlli o indagini. In questo caso non si applica la confisca, salvo quanto disposto dall’art. 240, comma 2, del codice penale.
- Estinzione del reato: è possibile per le violazioni punibili solo con la multa, a condizione che il contribuente versi, oltre al dovuto, un importo compreso tra il 100% e il 200% dei diritti evasi, prima dell’inizio del dibattimento di primo grado. La confisca resta comunque applicabile.
4) Retroattività delle sanzioni
Le nuove norme che trasformano le sanzioni penali in sanzione amministrative si applicano anche ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore del decreto, a condizione che il relativo procedimento non si sia già concluso con decisione definitiva. Ciò vale, in particolare, per i casi in cui i diritti di confine diversi dal dazio siano compresi tra 10.001 e 100.000 €.