Il decreto-legge 48/2023 “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro” apporta alcune modifiche al D.lgs.81/2008.
Il decreto-legge 48/2023 modifica i seguenti articoli del D.lgs.81/2008:
- 18 “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”
- 21 “Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi”
- 25 “Obblighi del medico competente”
- 37 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”
- 71 su “Obblighi del datore di lavoro”
- 72 “Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso”
- 73 “Informazione, formazione e addestramento”
- 87 “Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso”
Le modifiche
Art.18 – “Il datore di lavoro (…) deve nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi”.
Art.21 – “I componenti dell’impresa familiare (…), i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:
- utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III, non cè idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al Titolo IV”.
Art. 25 – “Il medico competente (…) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità“.
“Il medico competente (…) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato”.
Art.37 – Al comma 2 dopo la lettera b) è aggiunta la lettera b-bis): “il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione sia da parte dei soggetti destinatari della stessa”.
Art. 71 – “I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente”.
Art.72 – Il secondo periodo del comma 2 viene sostituito: “Chiunque noleggi o conceda in uso ((…)) attrezzature di lavoro senza ((operatore)) deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo”.
Art.73 – Viene aggiunto il comma 4.bis: “Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’art.71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro”.
Art.87 – “Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione: (…) e dell’art.73, comma 4.bis”.