Il Governo ha emanato il Decreto-legge n. 193/2016, in materia fiscale (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre scorso), collegato alla legge di bilancio 2017, contenente numerose e importanti novità in materia di riscossione e di contrasto all’evasione.
Soppressione di Equitalia (articolo 1)
Con decorrenza dal 1° luglio 2017 è previsto lo scioglimento di Equitalia, attuale agente delle riscossione, e di tutte le società facenti parte del gruppo.
A partire dalla stessa data, l’attività di riscossione nazionale sarà attribuita all’Agenzia delle Entrate e sarà svolta da un ente strumentale, denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione, che sarà sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’Economia e delle Finanze. L’Agenzia delle Entrate sarà chiamata a monitorare costantemente l’attività del nuovo ente pubblico economico, secondo principi di trasparenza e pubblicità.
Il nuovo ente, dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, assumerà la qualifica di agente della riscossione, con i relativi poteri.
Potenziamento della riscossione (articolo 3)
Per esercitare le nuove funzioni relative alla riscossione nazionale, dal 1° gennaio 2017, l’Agenzia delle Entrate potrà utilizzare le banche dati e le informazioni cui è già autorizzata ad accedere.
Disposizioni per il recupero dell’evasione (articolo 4)
L’articolo 4 del decreto contiene diverse misure finalizzate al recupero dell’evasione fiscale, principalmente in materia di Iva.
In primo luogo, viene riscritta la norma relativa alla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva (articolo 21 Dl 78/2010). A seguito della nuova formulazione, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento e di quelle ricevute e registrate (comprese le bollette doganali), nonché i dati delle relative variazioni.
Un nuovo adempimento, inoltre, dispone che i medesimi soggetti trasmettano, entro gli stessi termini e con le stesse modalità, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva (articolo 21-bis Dl 78/2010), mentre non cambiano gli ordinari termini di versamento dell’imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate
La comunicazione va presentata anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla presentazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazione periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le condizioni di esonero.
Dato che i nuovi adempimenti comporteranno un adeguamento tecnologico delle procedure, è riconosciuto, una tantum, un credito d’imposta pari a 100 euro. ai soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente un volume di affari non superiore a 50mila euro (articolo 21-ter Dl 78/2010).
Il decreto interviene anche sul regime sanzionatorio, stabilendo che:
- per l’omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura, si applica la sanzione di 25 euro, con un massimo di 25mila euro (non si applica la disposizione relativa al concorso di violazioni e alla continuazione);
- per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva, si applica una sanzione da 5mila a 50mila euro.
Le disposizioni relative alle nuove comunicazioni trimestrali Iva si applicano dal 1° gennaio 2017. Dalla stessa data sono soppressi:
- gli elenchi Intrastat degli acquisti di beni e delle prestazioni di servizi ricevute
- le comunicazioni dei dati dei contratti stipulati dalle società di leasing.
A partire dall’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, inoltre, è soppressa la comunicazione black list, mentre per la dichiarazione Iva, a decorrere dal 2017, il termine di presentazione viene fissato tra il 1° febbraio e il 30 aprile. Rimane invariato, invece, il termine per la dichiarazione del 2016, da presentare entro febbraio 2017.
A decorrere dal 1° aprile 2017, con la riscrittura del comma 6 dell’articolo 50-bis del Dl 331/1993, sono introdotte novità anche per quanto riguarda gli obblighi formali relativi all’estrazione delle merci dai depositi Iva.
Dichiarazione integrativa a favore (articolo 5)
Il decreto legge interviene anche sulla disciplina della dichiarazione integrativa, ampliando le ipotesi in cui è ammesso emendare la dichiarazione. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni e la possibilità del ricorso al ravvedimento operoso, infatti, le dichiarazioni dei redditi, dell’Irap e dei sostituti d’imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, “compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore reddito o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito”.
Le nuove disposizioni modificano anche la disciplina dell’utilizzo in compensazione del credito emergente dalla dichiarazione integrativa a favore. La compensazione è ammessa anche se la dichiarazione integrativa è stata presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo. In questo caso, però, il credito può essere utilizzato “per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa”.
Modifiche analoghe sono introdotte anche per quanto riguarda la dichiarazione Iva.
L’articolo 5 apporta anche un’importante modifica riguardante gli effetti derivanti dalla presentazione di una dichiarazione integrativa sui termini di decadenza per l’accertamento. Viene chiarito, infatti, che la postergazione dei termini opera con riguardo ai soli elementi oggetto dell’integrazione.
Definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo (articolo 6)
In relazione alla soppressione di Equitalia, viene prevista la “rottamazione delle cartelle”, cioè la definizione agevolata dei carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015. Diventa’ possibile estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi e gli interessi di mora ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali.
In sede di definizione agevolata, pertanto, il debitore dovrà versare le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, le somme maturate a favore dell’agente della riscossione, a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.
Il versamento agevolato potrà essere eseguito in un’unica soluzione o in quattro rate sulle quali sono dovuti gli interessi del 4,5% annuo, misura stabilita dall’articolo 21, comma 1, DPR 602/1973.
Per poter beneficiare della rottamazione, il contribuente è tenuto a presentare, entro il 22 gennaio 2017 (90° giorno successivo alla data di entrata in vigore del Dl 193), un’apposita dichiarazione all’agente della riscossione, utilizzando il modello che sarà pubblicato sul sito di Equitalia entro l’9 novembre 2016 (cioè entro 15 giorni dall’entrata in vigore del Dl 193/2016).
Entro 180 giorni, l’agente della riscossione comunicherà l’ammontare complessivo degli importi dovuti per la definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. In ogni caso, la terza rata non potrà andare oltre il 15 dicembre 2017 e la quarta non oltre il 15 marzo 2018.
Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell’unica rata o di una di esse determina la decadenza dalla definizione agevolata.
Sono ammessi alla rottamazione anche i debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi da Equitalia, purché risultino effettuati tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.
Sono comunque esclusi dalla definizione agevolata:
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato
- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti
- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna
- le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada, ma per queste, la procedura potrà riguardare gli interessi.
Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria (articolo 7)
E’prevista la riapertura dei termini della voluntary disclosure, la procedura di collaborazione volontaria in base alla quale i contribuenti possono regolarizzare gli investimenti illecitamente detenuti all’estero e gli imponibili di fonte italiana, beneficiando di una riduzione delle sanzioni previste per le violazioni in materia di monitoraggio fiscale.
E’ possibile quindi avvalersi della voluntary-bis dal 24 ottobre 2016 fino al 31 luglio 2017 per sanare le violazioni commesse fino al 30 settembre 2016., a condizione che il contribuente che presenta l’istanza non l’abbia già presentata in precedenza, anche per interposta persona, ed effettuare il pagamento di quanto dovuto (a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni) entro il 30 settembre 2017, senza possibilità di avvalersi della compensazione.
Il versamento potrà avvenire in un’unica soluzione o in tre rate mensili di pari importo, la prima, comunque, entro il 30 settembre 2017.
La nuova voluntary è aperta anche ai soggetti diversi da quelli tenuti agli obblighi di monitoraggio (persone fisiche, enti non commerciali e società semplici ed equiparate).
Se la collaborazione volontaria ha a oggetto contanti o valori al portatore il contribuente deve:
- unitamente alla presentazione dell’istanza, rilasciare una dichiarazione che attesta l’origine lecita di tali valori;
- provvedere all’apertura e all’inventario del contenuto di eventuali cassette di sicurezza in presenza di un notaio;
- versare i contanti e depositare i valori al portatore presso intermediari finanziari abilitati, su una relazione vincolata fino alla conclusione della procedura.