Con la nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) n.5945 dell’8 luglio 2025, sono fornite al personale ispettivo indicazioni per l’espletamento dei controlli in materia di locali sotterranei e semi-sotterranei
Premessa
Facciamo seguito alla precedente news del 4 febbraio 2025, dove l’INL con nota n.811 del 29 gennaio 2025, forniva le prime indicazioni operative sull’art. 65 del D.lgs. n. 81/2008 in merito ai lavori in deroga in ambienti sotterranei e semi-sotterranei.
Definizioni
La nota 5945/2025 fornisce la definizione di locale interrato e seminterrato in quanto sul territorio nazionale non vi sono definizioni uniformi a cui far riferimento, tenuto conto anche dell’Intesa tra Governo, Regioni e Comuni circa l’adozione del Regolamento edilizio-tipo di cui all’articolo 4, comma 1 sexies, allegato A, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, che considera:
- Piano interrato: piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all’edificio.
- Piano seminterrato: piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all’edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all’edificio.
Conseguentemente, ai fini della Comunicazione in deroga ai sensi dell’art. 65 del d.lgs. n. 81/2008, nel constatare che il regolamento edilizio-tipo non è stato uniformemente recepito su tutto territorio nazionale, si rende necessario che ogni singola Comunicazione in deroga, per quanto riguarda l’individuazione di un locale interrato e/o seminterrato, faccia riferimento al vigente regolamento edilizio comunale di appartenenza.
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