Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si è recentemente pronunciato sulla necessità della presenza della figura professionale del “Restauratore”, nella fase del collaudo di lavori effettuati su beni culturali rientranti nella categoria OG2.
Con il parere n. 3865 dello scorso 11 dicembre 2025, pubblicato sul proprio sito quale risposta ad un quesito che chiedeva chiarimenti nei casi in cui gli interventi di ristrutturazione o recupero del bene vincolato non interessassero elementi di particolare pregio o rilevanza (apparati decorativi, affreschi o finiture specifiche), il Ministero ha confermato che la nomina del restauratore ai fini del collaudo è comunque obbligatoria.
Nella risposta, infatti, il MIT ha evidenziato che l’art. 22, comma 1, dell’allegato II.18 del D.lgs. 36/2023 prevede in modo espresso la presenza del restauratore per il collaudo dei lavori su beni culturali OG2, indipendentemente dalla tipologia dell’intervento. Tale previsione è ricondotta alla natura del bene sottoposto a tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004, con la conseguenza che anche interventi di manutenzione ordinaria possono incidere sull’integrità del bene e richiedono lo svolgimento del collaudo con competenze specialistiche.
Per ulteriori informazioni si rimanda al testo del Parere accessibile dal link.


