I.V.A. – Volume affari e memorizzazione / trasmissione corrispettivi

Apr 29, 2019

Il nuovo obbligo – memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi – si applica a decorrere dal 1/07/19 agli operatori che nel 2018 hanno conseguito un Volume di affari – dettaglio compreso – superiore a 400.000 euro, oppure ai soggetti passivi che in quell’anno hanno effettuato operazioni al dettaglio B2C di importo superiore alla soglia suddetta? E’ necessaria una urgente precisazione dell’Agenzia delle Entrate.

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri sarà obbligatoria a decorrere dal 1/07/19 per i contribuenti con volume di affari (2018) superiore a 400.000 euro e, dal 1/01/20, per i contribuenti con volume di affari (2018) inferiore a 400.000 euro: questo è quanto dispone il D.L. 119/18 istitutivo dell’obbligo.

Il termine utilizzato dal legislatore “Volume di affari” ha, ai fini I.V.A., un preciso significato poichè si riferisce, art. 20/633, “all’ammontare complessivo delle cessioni e delle prestazioni effettuate dal contribuente, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare…..”.

Il D.L. richiama espressamente i soggetti di cui all’art. 22/633, cioè gli operatori del settore commercio al minuto e attività assimilate che emettono fattura solo se espressamente richiesta al momento di effettuazione dell’operazione, obbligati a certificare le operazioni con il rilascio dello S.F. o della R.F., salvo specifici esoneri.

Non è chiaro se al fine di ottemperare al nuovo obbligo la soglia dei 400.000 euro riguarda soltanto le operazioni al dettaglio, art. 22/633,  oppure, applicando alla lettera il riferimento normativo, è necessario riferirsi al Volume di affari complessivo,

Se così fosse un operatore che esercita, per esempio, attività di ingrosso e dettaglio con V/Affari 2018 di 450.000 euro, di cui 50.000 euro di operazioni al dettaglio, dal 1/07/19 dovrebbe adempiere al nuovo obbligo.

Tutti i commentatori si riferiscono al “Volume di affari” è soltanto un passo della Relazione Tecnica all’art. 17 del D.L. 119, in modo non molto chiaro, precisa “la proposta prevede l’introduzione graduale dell’obbligo… e dal Quadro VT della dichiarazione I.V.A. si osserva che il numero dei soggetti che effettuano transazioni B2C sono 2.598.000……”.

Richiamando il Quadro VT della dichiarazione annuale (quindi righi VT3 e 4) sembrerebbe che il legislatore abbia inteso riferirsi non al volume d’affari complessivo dei contribuenti ma, invece, all’importo delle sole operazioni al dettaglio da questi effettuate nel 2018 e indicate appunto nel Quadro VT, righi 3) e 4).

La questione merita un preciso e immediato chiarimento poiché il richiamo al V/affari coinvolgerebbe fin dal 1/07/19 un grande numero di contribuenti.

 

Contatto

Area Economia e Diritto di Impresa

Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201

[abb]
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