I.V.A. – Chiarimenti e giurisprudenza

Mar 18, 2019

Si trasmette una sintesi delle novità di interesse generale.

Sanatoria formalità: con Provvedimento del 15/03/19 l’Ag. delle Entrate ha dato attuazione a quanto previsto dall’art. 9 del D.L. 119/18. Le violazioni formali (II.DD. – I.V.A. – IRAP – TRIBUTI) commesse fino al 24/10/18 possono essere sanate versando 200 euro per anno (F24 con indicazione dell’anno) pagabili anche in due rate (31/05/19 e 2/03/20 se con unico versamento vale la prima data) senza obbligo di rimuovere la violazione.

Lezioni guida: la Corte di Giustizia UE (Sent. 14/03/19) ha stabilito che le lezioni di guida automobilistica, rese da imprese private, non possono usufruire del regime di esenzione non essendo riconducibili all’insegnamento di materie scolastiche o universitarie. Prossimo pertanto un cambiamento del regime di esenzione applicato in Italia alle scuole guida.

Comunicazione contanti turisti: scade il 10/04/19 (operatori mensili) o il 23/04/19 (trimestrali) il termine entro il quale i dettaglianti e le agenzie di viaggio devono trasmettere telematicamente la comunicazione preventiva che consente loro di percepire contanti entro la maggiore soglia di 15.000 euro dal 1/01/19 (dal 4/07/17 al 31/12/18 era 10.000 euro) da privati sedenti nella UE-EXUE (o appartenenti allo SEE) con apposito modello indicando il c/c di appoggio. E’ utile ricordare che per ogni operazione deve essere acquisita fotocopia del passaporto del cliente, autocertificazione (art. 47/445 – 2000) e versato il contante incassato sul c/c anzidetto nel primo giorno feriale successivo all’effettuazione dell’operazione, comunicando entro gli anzidetti termini, con il mod. TU, gli incassi effettuati.

Conservazioni informazioni fatture E.: entro il prossimo 3 maggio i contribuenti (o i loro intermediari) dovranno decidere se aderire o meno al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture E. o dei loro duplicati offerto dall’Ag. Entrate. In assenza l’Ag. Entrate dopo il recapito delle fattura E. al destinatario, per questioni inerenti la privacy, cancellerà i dati dei file memorizzando soltanto i dati diversi dalla natura, qualità e quantità dei beni/servizi indicati nei file. Senza la memorizzazione di questi dati l’attività accertatrice del Fisco sarà limitata ma anche l’obbligo di conservazione dei documenti in capo al contribuente potrà essere messo in discussione, visto che non saranno conservati in modo integrale.

 

Contatto

Area Economia e Diritto di Impresa

Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201

[abb]
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