L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota 831/2026 fornisce chiarimenti sull’utilizzo dei sistemi di geolocalizzazione nei veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi e la possibile applicazione dell’art. 4 della Legge 300/1970
Con la nota n. 831/2026, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) interviene per chiarire un tema che sta generando numerosi dubbi tra le imprese del settore rifiuti: l’utilizzo dei sistemi di geolocalizzazione nei veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi e la possibile applicazione dell’art. 4 della Legge 300/1970 (cd. Statuto dei Lavoratori) che disciplina l’uso di impianti audiovisivi e strumenti di controllo a distanza dei lavoratori, consentendone l’installazione solo per esigenze organizzative, produttive, di sicurezza o tutela del patrimonio aziendale, previo accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro.
Molte aziende hanno chiesto se, in virtù del nuovo sistema RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti), l’installazione di dispositivi GPS sui mezzi sia da considerarsi un “requisito tecnico indispensabile” e dunque escluso dagli obblighi di accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato previsti dall’art. 4.
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