Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha recentemente fornito chiarimenti interpretativi in materia di cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) rispondendo a due interpelli presentati rispettivamente dalla Provincia di Campobasso e dal Comune di Cerro Tanaro (AT).
Introduzione
I riscontri del MASE offrono indicazioni operative sull’applicazione del DM 28 giugno 2024, n. 127, che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale. Di seguito quanto chiarito dal Ministero.
Miscelazione dei rifiuti e operazioni di recupero
Tramite interpello ambientale, la Provincia di Campobasso ha chiesto dei chiarimenti in merito alla possibilità di rilasciare una specifica autorizzazione alla miscelazione dei rifiuti, da effettuarsi prima dell’operazione di recupero volta alla cessazione della qualifica di rifiuto per la produzione di aggregato recuperato, nell’ambito di quanto disciplinato dal decreto ministeriale 28 giugno 2024, n. 127.
Nel proprio riscontro, il MASE ha chiarito che:
- per la produzione di aggregato recuperato, il DM 127/2024 consente l’utilizzo esclusivo dei rifiuti inerti non pericolosi elencati nella Tabella 1 dell’Allegato 1 (punti 1 e 2), comprendendo sia quelli derivanti da costruzione e demolizione sia quelli di origine minerale;
- il decreto prevede che i rifiuti in ingresso siano sottoposti, prima del trattamento, a specifiche verifiche (esame della documentazione, controllo visivo ed eventuali controlli supplementari) e che i rifiuti conformi di cui alla Tabella 1 siano poi sottoposti a messa in riserva in un’area dedicata esclusivamente ad essi, strutturata in modo da impedire la miscelazione anche accidentale con tipologie di rifiuti non ammessi. Per gli impianti in procedura semplificata viene inoltre richiamato l’obbligo, ai sensi del DM 5 febbraio 1998, di organizzare la messa in riserva in aree distinte e opportunamente separate per ciascuna tipologia di rifiuto, in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero;
- il processo di lavorazione che segue alla messa in riserva, come definito alla lettera c) dell’Allegato 1, non esclude la possibilità di miscelare i rifiuti ammessi alla produzione di aggregato recuperato, purché si tratti di rifiuti elencati nella Tabella 1 e tale operazione non comprometta il successivo recupero per le finalità di cui al DM 127/2024;
- pertanto, l’operazione di recupero finalizzata alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del DM 127/2024 può includere la miscelazione dei rifiuti ammessi, nei termini indicati, senza che ciò comporti la necessità di una specifica autorizzazione all’operazione R12, né la necessità di procedere a una nuova classificazione del rifiuto.
Questo contenuto è riservato ai soci. Accedi per leggere tutto.


