Con le ultime modifiche contenute nel decreto correttivo dei provvedimenti attuativi del Jobs act,il legislatore è nuovamento intervenuto sulla Legge 68/99, individuando una nuova sanzione amministrativa da applicare ai datori di lavoro inottemperanti all’obbligo di assunzione di personale disabile a partire dall’8 ottobre 2016.
Per effetto di quanto affermato dal decreto legislativo n. 185/2016, la sanzione relativa alla “scopertura” per la mancata assunzione di un disabile per ogni azienda soggetta all’obbligo è pari a 153,20 euro per ogni giorno lavorativo di carenza (5 o 6 giorni settimanali secondo la dislocazione oraria con esclusione delle festività infrasettimanali), ovvero corrisponde a cinque volte la misura del contributo esonerativo di € 30,64.
Il Legislatore ha inserito un comma aggiuntivo (4bis) che prevede l’applicazione, per le violazioni suddette, della procedura di diffida: ciò comporterà per il datore di lavoro la possibilità di presentare, agli uffici competenti, in caso di accertato inadempimento da parte degli organi ispettivi, la richiesta di assunzione o della stipula del contratto di lavoro con la persona disabile, al fine di poter beneficiare della riduzione di un quarto della sanzione.