Decreto Siccità – Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione

Giu 19, 2023

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la Legge del 13 giugno 2023, n. 68, di conversione del D.L. n. 39/2023, recante “Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche” (c.d. Decreto Siccità).

 

Premessa

Il provvedimento introduce misure specifiche finalizzate ad aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e a ridurre le dispersioni di risorse idriche, in considerazione delle gravi ripercussioni che la persistente situazione di scarsità idrica potrebbe determinare sul tessuto economico e sociale.

Tra gli obiettivi del decreto vi è quello di velocizzare le procedure autorizzative, rendere più rapida la realizzazione delle infrastrutture idriche e rendere l’azione del Governo e delle Regioni massimamente efficace e più coordinata.

Di seguito, a cura dei colleghi di Confindustria, i principali contenuti della Legge.

Contenuti

Nel dettaglio, la normativa definisce:

  • disposizioni urgenti per la realizzazione, il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche;
  • misure per garantire l’efficiente utilizzo dei volumi degli invasi per il contrasto alla crisi idrica;
  • vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo;
  • riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo;
  • attuazione degli interventi di manutenzione degli invasi;
  • disposizioni urgenti in materia di fanghi da depurazione;
  • modifiche alla disciplina degli impianti di desalinizzazione;
  • misure per l’istituzione degli Osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici e per il contrasto ai fenomeni di scarsità idrica;
  • misure per il rafforzamento del sistema sanzionatorio per l’estrazione illecita di acqua e per gli inadempimenti nell’ambito delle attività di esercizio e manutenzione delle dighe;
  • piano di comunicazione relativo alla crisi idrica.

Parte integrante del provvedimento è l’Allegato A, relativo all’articolo 7 sul riutilizzo delle acque reflue.

Nello specifico, il decreto prevede:

  • un regime semplificato per le procedure di progettazione e realizzazione delle infrastrutture idriche che rinvia al modello PNRR;
  • specifiche misure per aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e ridurre dispersioni di risorse idriche;
  • l’aumento della resilienza dei sistemi idrici al cambio climatico, che si indicano attraverso:
    • l’aumento dei volumi utili degli invasi;
    • la possibilità di realizzare liberamente vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo entro un volume massimo stabilito;
    • il riutilizzo delle acque reflue depurate per uso irriguo;
    • l’introduzione di notevoli semplificazioni nella realizzazione degli impianti di desalinizzazione.

Al fine dell’attuazione di tali misure è prevista, all’articolo 1, l’istituzione della cabina di regia e la nomina di un Commissario straordinario nazionale per la scarsità idrica al fine di assicurare il coordinamento di tutte le iniziative ed il potenziamento e adeguamento delle infrastrutture idriche.

Cabina di regia (art. 1)

La Cabina di regia per la crisi idrica è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di i) indirizzo ii) coordinamento e iii) monitoraggio. La cabina di regia ha il compito di effettuare entro 30 giorni una ricognizione delle opere e degli interventi di urgente realizzazione per far fronte, nel breve termine, alla crisi idrica e, tra queste, quelle suscettibili di essere realizzate da parte del Commissario straordinario nazionale. In caso di ritardi o di altre criticità nella realizzazione di singoli interventi infrastrutturali del settore idrico, la Cabina di regia attiva procedure volte a superare i ritardi o le criticità emerse e può anche nominare singoli Commissari ad acta.

Commissario straordinario nazionale (art. 3)

È previsto che sia nominato – entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – un Commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica.

Su delega del presidente del Consiglio dei ministri, il Commissario potrà intervenire adottando, in via sostitutiva, gli atti o i provvedimenti o, se necessario, dando esecuzione ai progetti in caso di perdurante inerzia nella realizzazione degli interventi e delle misure elencate da parte dei soggetti responsabili, dando esecuzione ai progetti.

In particolare, il Commissario avrà il compito di realizzare con urgenza gli interventi indicati dalla Cabina di regia e svolgerà ulteriori funzioni, tra cui:

  • la regolazione dei volumi e delle portate degli invasi;
  • la verifica e il coordinamento dell’adozione, da parte delle regioni, delle misure previste per razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi;
  • la verifica e il monitoraggio dell’iter autorizzativo dei progetti di gestione degli invasi finalizzati alle operazioni di sghiaiamento e sfangamento;
  • l’individuazione delle dighe per le quali risulta necessaria e urgente l’adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi;
  • la ricognizione degli invasi fuori esercizio temporaneo da finanziare nell’ambito delle risorse del “Fondo per il miglioramento della sicurezza e la gestione degli invasi”.

 

Semplificazioni

Sono già in vigore, dal 15 aprile scorso, le disposizioni e le semplificazioni disposte dal DL n. 39/2023. In particolare:

  • Manutenzione dighe e infrastrutture idriche

Nell’articolo 4 del testo vengono disposte una serie di semplificazioni per le procedure in merito agli interventi di manutenzione straordinaria e l’incremento della sicurezza e delle funzionalità delle dighe e delle infrastrutture idriche destinate ad uso potabile ed irriguo

L’articolo 4-bis, introdotto dal Senato, prevede criteri semplificati per l’installazione di impianti solari fotovoltaici flottanti: istanza di procedura abilitativa semplificata, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 o di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di rilascio della concessione medesima.

  • Progettazione e realizzazione degli interventi infrastrutturali

Alle opere ritenute urgenti per il contrasto della crisi idrica si applicheranno procedure semplificate e si ridurranno i tempi per le attività di verifica dell’impatto ambientale: in riferimento all’approvazione dei progetti di gestione e quelli previsti per la verifica dei piani di utilizzo, il decreto prevede il dimezzamento dei termini.

Inoltre, in caso di modifiche, estensioni o adeguamenti tecnici finalizzati al miglioramento del rendimento e delle prestazioni ambientali delle infrastrutture idriche, le procedure di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 152/2006 sono svolte mediante la presentazione di apposite liste di controllo, su cui l’autorità competente comunica l’esito delle proprie valutazioni entro 30 giorni indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati alla procedura di VIA.

  • Utilizzo dei volumi degli invasi

Per garantire un efficiente utilizzo dei volumi degli invasi a scopo potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico, l’articolo 5 – modificato dal Senato – prevede che il Commissario, d’intesa con la Regione territorialmente competente, provveda alla regolazione dei volumi degli invasi. In particolare, potrà:

  • stabilire volumi e portate derivati dagli invasi, nei limiti delle quote autorizzate dalle concessioni di derivazione e dagli atti adottati dalle autorità di vigilanza;
  • fissare un termine per l’effettuazione, da parte dei concessionari e dei gestori delle infrastrutture idriche, di interventi di riduzione delle perdite delle condotte e delle reti idriche, di interventi di miglioramento della capacità di invaso, inclusi quelli finalizzati a rimuovere le cause delle eventuali limitazioni di esercizio.

Inoltre, il Commissario può anche autorizzare la riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene, disposti ai sensi delle disposizioni di Protezione civile, escluse le limitazioni di esercizio disposte per motivi connessi alla sicurezza dello sbarramento o delle sponde.

  • Realizzazione vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo: attività di edilizia libera

L’articolo 6 riguarda la realizzazione di vasche di acque piovane per uso agricolo anche mediante un unico bacino.

In materia di semplificazioni, la realizzazione di vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato non è soggetta a permesso di costruire ma rientra in edilizia libera. Questo quanto previsto dalla nuova lettera e-sexies dell’articolo 6, comma 1, del dpr n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

  • Sanzioni per l’estrazione illecita di acqua

Rafforzato il sistema sanzionatorio, con inasprimento delle sanzioni pecuniarie, per l’estrazione illecita di acqua e per gli inadempimenti nell’ambito delle attività di esercizio e manutenzione delle dighe.

  • Riutilizzo delle acque reflue

L’articolo 7 disciplina l’utilizzo delle acque reflue depurate in agricoltura, prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio. Sempre con l’obiettivo di fronteggiare la crisi idrica, garantendone una gestione razionale e sostenibile, sono previste semplificazioni anche per le attività di riutilizzo delle acque reflue depurate.

In particolare, è autorizzato fino al 31 dicembre 2023, dalla Regione o dalla Provincia autonoma territorialmente competente, il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio alla data del 15 aprile 2023 (data di entrata in vigore del decreto), nel rispetto delle prescrizioni minime di cui all’Allegato A al decreto e della predisposizione di un piano di gestione dei rischi.

L’autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico semplificato, al quale partecipano l’agenzia regionale per la protezione ambientale e l’ASL territorialmente competenti, nonché ciascuna amministrazione interessata.

Entro il 30 settembre 2023, le Regioni potranno intervenire per mettere in efficienza gli invasi esistenti, in particolare attraverso le attività di manutenzione da fanghi e sedimenti.

  • Terre e rocce da scavo

Sono previste semplificazioni procedurali anche per la gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi dell’articolo 8, che interviene per includere nelle attività previste anche la costruzione, lo scavo, la demolizione, il recupero, la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione di opere per la realizzazione degli invasi.

  • Fanghi di trattamento delle acque reflue

L’articolo 9 specifica che, con modifica all’art. 127 del D.Lgs. n. 152/2006, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ma solo alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell’impianto di depurazione.

  • Impianti di desalinizzazione

L’articolo 10, modificato dal Senato, interviene in merito alla disciplina degli impianti di desalinizzazione, che non saranno più soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA). Sarà, infatti, sufficiente la sola verifica di assoggettabilità a VIA per impianti con capacità pari o superiore a 200 litri al secondo.

Inoltre:

  • soppresse le condizioni in presenza delle quali sono ammissibili gli impianti di desalinizzazione destinati alla produzione di acqua per il consumo umano;
  • soppressa la possibilità che gli impianti possano essere realizzati anche con il ricorso a forme di partenariato pubblico privato.
  • Osservatori distrettuali permanenti

L’articolo 11 inserisce, tra gli organi dell’Autorità di bacino distrettuale, gli Osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici e per il contrasto ai fenomeni di scarsità idrica presso ciascuna Autorità di bacino distrettuale, con il compito di monitorare il corretto utilizzo delle risorse.

Tali organi hanno funzioni di:

  • supporto per il governo integrato delle risorse idriche;
  • raccolta, aggiornamento e diffusione dei dati relativi alla disponibilità e all’uso della risorsa nel distretto idrografico di riferimento, compresi il riuso delle acque reflue.

A tale scopo, le amministrazioni regionali, gli Enti di governo dell’ambito, i consorzi di bonifica, le società di gestione del servizio idrico e gli altri soggetti competenti in materia di risorse idriche relative a ciascun distretto sono tenuti a rendere disponibile con continuità e in formato aperto i dati e le informazioni in loro possesso all’Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente.

  • Sanzioni amministrative e pecuniarie

Secondo quanto disposto dall’articolo 12, sono previste sanzioni amministrative e pecuniarie per chi deriva o utilizza acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell’autorità competente. Disposta, inoltre, la riduzione di un terzo dell’entità delle sanzioni nei casi in cui sia in corso un iter procedurale autorizzativo o concessorio.

  • Piano di comunicazione relativo alla crisi idrica

È previsto (articolo 13) un piano di comunicazione relativo alla crisi idrica, che ha lo scopo di assicurare un’adeguata informazione ai cittadini circa la situazione di crisi idrica in atto sul territorio nazionale, nonché a garantire ai cittadini e agli operatori di settore le informazioni necessarie sul corretto utilizzo della risorsa idrica.

Come specificato dal Senato, per la predisposizione del piano, sono sentite anche le Autorità di bacino.

PNRR e decreto Siccità

La lotta alla Siccità è uno degli obiettivi del PNRR, nella Missione 2, Rivoluzione verde e transizione energetica, Linea 4.3 di Investimenti nella resilienza dell’agrosistema irriguo. Al fine di aumentare l’efficienza dei sistemi irrigui è previsto un investimento di 880 milioni di euro per:

  • la realizzazione di investimenti infrastrutturali sulle reti e sui sistemi irrigui per consentire una disponibilità maggiore e più costante di acqua per le coltivazioni, aumentando la resilienza dell’agroecosistema agli eventi di siccità e alle situazioni di emergenza;
  • l’installazione di contatori e di sistemi di controllo a distanza, sia sulle reti collettive sia per gli usi privati, per la misurazione e il monitoraggio dei consumi;
  • soluzioni rinnovabili galleggianti per bacini;
  • la riduzione delle perdite;
  • dotare circa un terzo delle aree agricole di sistemi di irrigazione più efficienti (attualmente siamo all’8 per cento).

In allegato il testo del provvedimento.

 

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