Cittadini extraUE: ingresso per lavoro stagionale e trasferimenti intra-societari

Mag 2, 2017

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato una nota con la quale fornisce indicazioni di carattere operativo, agli uffici dello Sportello Unico immigrazione (SUI), per gli quanto attiene alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali, e dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell’ambito di trasferimenti intra-societari.


L’art. 24, comma 12, D.Lgs. n. 286/1998 declina le ipotesi di rifiuto o, laddove sia stato già concesso, di revoca del nulla osta al lavoro stagionale, nei settori agricolo e turistico-alberghiero, in favore di cittadini di Paesi terzi a causa di violazioni commesse dal datore di lavoro nei riguardi di qualsiasi lavoratore dipendente dell’impresa.
Si segnalano, in particolare, tra gli altri, i casi in cui:
a) il datore di lavoro è stato oggetto di sanzioni a causa di lavoro irregolare;
c) il datore di lavoro non ha rispettato i propri obblighi giuridici in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego, previsti dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili;
L’art. 27-quinquies, comma 15, declina invece, oltre alle ipotesi comuni ad altre tipologie di ingresso di lavoratori stranieri, anche specifici casi di diniego o revoca del nulla osta ICT, in analogia a quanto previsto per il nulla osta al lavoro stagionale dalle lett. a) e c) del citato art. 24.
Si tratta nello specifico delle ipotesi di cui alle lett. e) ed f), ai sensi delle quali il nulla osta al trasferimento intra-societario può essere rifiutato o, se già rilasciato può essere revocato, nel rispetto del principio di proporzionalità e tenuto conto delle circostanze specifiche del caso, laddove:
e) l’entità ospitante non ha rispettato i propri obblighi in materia tributaria, di previdenza sociale, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro e di occupazione previsti dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili;
f) l’entità ospitante è stata oggetto di sanzioni per lavoro non dichiarato o occupazione illegale.

In ragione della discrezionalità attribuita dalla norma (può essere rifiutato/può essere revocato) ed in considerazione dell’assenza di parametri di carattere temporale nonché dell’ampio spettro di violazioni riferibili alle sopraindicate lettere c) ed e), le verifiche andranno effettuate per tutte le tipologie di violazioni risultanti nelle banche dati SGIL e con riferimento all’arco temporale ivi tracciato.

Occorrerà, inoltre, verificare se nei confronti del datore di lavoro richiedente il nulla osta siano stati adottati verbali di accertamento ovvero provvedimenti di diffida accertativa validata.

Gli uffici non possono però tenere conto di verbali di accertamento in relazione ai quali il trasgressore abbia provveduto, alla data di rilascio del parere, alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili e al pagamento in misura agevolata delle sanzioni entro i termini previsti dalla normativa vigente; o per i quali, alla data di rilascio del parere, sia intervenuta ordinanza di archiviazione atteso il venir meno della contestazione mossa.
Diversamente, ai fini della verifica dell’adempimento degli obblighi previdenziali, laddove non risultino violazioni nelle banche dati in uso, si farà affidamento sulle risultanze del DURC on line che potrà essere acquisito direttamente dal SUI prima del rilascio del nulla osta.
Per quanto concerne la revoca del nulla osta, atto di stretta competenza del SUI, gli Uffici competenti comunicheranno l’esito di accertamenti effettuati nei confronti del datore di lavoro richiedente, programmati anche sulla base di segnalazioni provenienti dallo stesso SUI oppure da richieste di intervento dei lavoratori interessati.

Regime sanzionatorio
In ordine ai profili sanzionatori, si ricorda che “il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi dell’articolo 22, commi 12 (reclusione da sei mesi a tre anni e multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato), 12-bis e 12-ter, e si applicano le disposizioni di cui ai commi 12-quater e 12-quinquies dell’articolo 22″(art. 24, comma 15).
Si fa presente, inoltre, che l’art. 27-quinquies, comma 26, prevede nelle ipotesi di trasferimenti intra-societari da Paesi extra UE l’applicazione della sanzione penale di cui all’articolo 22, comma 12, del TUI (reclusione da sei mesi a tre anni e multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato) e delle aggravanti di cui al comma 12-bis del medesimo articolo 22 per le ipotesi di impiego di lavoratori in assenza di permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del comma 17 o per le ipotesi in cui il permesso, benché rilasciato, sia successivamente scaduto, revocato o annullato e non ne sia stato richiesto nei termini il rinnovo. Nelle medesime ipotesi, si prevede altresì l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 12-ter, 12-quater e 12quinquies dell’articolo 22.
Le stesse sanzioni si applicano, ai sensi dell’art. 27-sexies, comma 16, nelle ipotesi di impiego di uno o più lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario rilasciato da altro Stato membro sia successivamente scaduto, revocato o annullato e non sia stato richiesto entro novanta giorni dall’ingresso in Italia il nulla osta di cui al comma 4 del medesimo articolo.

 

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