CBAM: chiarimenti della Commissione europea

Lo scorso 27 maggio, la Commissione euopea ha pubblicato un documento con le risposte alle domande più frequenti sul CBAM ( Carbon Border Adjustment Mechanism). Tali indicazioni, pur non avendo valore normativo vincolante, rappresentano uno strumento interpretativo fondamentale per gli operatori, in quanto forniscono elementi utili per l’applicazione pratica del CBAM, tra cui la soglia di esenzione per i piccoli importatori, le modalità di gestione degli obblighi dichiarativi e l’impostazione delle attività di verifica delle emissioni.

In particolare, le FAQ confermano l’esistenza di una soglia pari a 50 tonnellate nette annue di merci CBAM per importatore, calcolata sull’insieme delle importazioni effettuate nell’anno. Il superamento di tale limite comporta l’attivazione degli obblighi CBAM, che si applicano all’intero volume delle merci interessate e non soltanto alla parte eccedente.

Pubblicazione dell’elenco dei verificatori accreditati

Entro settembre, sarà disponibile l’elenco dei soggetti autorizzati a svolgere attività di verifica e certificazione dei dati relativi alle emissioni incorporate nei prodotti importati. Questo passaggio segna un avanzamento verso la piena operatività del sistema CBAM. L’introduzione dell’elenco dei verificatori accreditati consentirà agli operatori di individuare i soggetti abilitati a validare i dati emissivi dichiarati. La verifica indipendente rappresenta un passaggio essenziale del sistema, in quanto i valori certificati costituiscono la base per il calcolo degli obblighi CBAM.

Impatto sugli adempimenti doganali

Dal punto di vista doganale, il CBAM amplia il perimetro delle informazioni richieste in importazione. Oltre ai tradizionali elementi della dichiarazione doganale (classificazione tariffaria, origine e valore), diventa necessario gestire anche dati ambientali relativi alle emissioni di CO₂ associate alla produzione delle merci. Ne consegue un rafforzamento degli obblighi di raccolta documentale lungo la catena del valore, con la necessità di ottenere dai fornitori extra-UE informazioni tecniche organiche e verificabili.

Merci interessate

Il meccanismo continua ad applicarsi ai settori a maggiore intensità emissiva, tra cui ferro e acciaio, alluminio, cemento, fertilizzanti, idrogeno ed energia elettrica. Per tali prodotti la disponibilità di dati affidabili sulle emissioni diventa un elemento centrale della compliance.

In allegato il documento della Commissione europea.