AUTOTRASPORTO: Riduzione dei pedaggi autostradali 2024

Mag 14, 2025

Presentazione delle domande dal 23 giugno al 22 luglio 2025

Sulla Gazzetta Ufficiale n 108 del 12 maggio scorso è stata pubblicata la Delibera del Comitato Centrale dell’Albo n. 1 del 16 aprile 2025, con la quale sono state dettate le disposizioni in tema di riduzione dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nel 2024.

La Delibera articola la procedura, come per lo scorso anno, in 2 Fasi:

Fase 1: prenotazione della domanda di rimborso dei pedaggi autostradali

A partire dalle ore 9.00 del 3 giugno 2025 e fino alle ore 14.00 del 9 giugno 2025 (esperibile esclusivamente attraverso l’applicativo “PEDAGGI” nel Portale dell’Albo nazionale degli autotrasportatori  (sezione Servizi- Gestione Pedaggi), dovrà essere compilato il form per la prenotazione della domanda di rimborso.

La Fase 2 – inserimento dei dati relativi alla domanda, firma ed invio della domanda

Dalle ore 9.00 del 23 giugno 2025 e fino alle ore 14.00 del 22 luglio 2025, sarà invece possibile procedere all’invio della domanda.

La procedura sarà consentita solo alle imprese che che abbiano provveduto a prenotare la domanda di rimborso nella Fase 1.

La misura:

La riduzione compensata può essere richiesta dalle imprese, cooperative a proprietà divisa, consorzi, società consortili e raggruppamenti per i costi sostenuti per i pedaggi autostradali in relazione ai transiti effettuati a partire dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 con veicoli posseduti a titolo di proprietà o in disponibilità ed utilizzati per servizi di autotrasporto di cose di classe EuroV, EuroVI o superiore/o alimentazione alternativa od elettrica e che rientrano, quanto a sistema di classificazione per il calcolo del pedaggio, nelle classi B, 3, 4 o 5 se basato sul numero degli assi e della sagoma dei veicoli stessi, oppure nelle classi 2, 3 o 4 se  volumetrico.

Qualora all’interno di consorzi, cooperative o raggruppamenti siano presenti imprese che effettuano trasporti in conto proprio, il fatturato prodotto da queste ultime non partecipa al raggiungimento degli scaglioni di fatturato, ma ciascuna di tale impresa per aver diritto al rimborso deve aver sostenuto costi per pedaggio autostradali di almeno 200mila euro.

Come per lo scorso anno, la riduzione dei pedaggi è commisurata al valore del fatturato annuale relativo ai costi sostenuti per i pedaggi – purché pari almeno ad euro 200.000 – ed essa non può essere superiore al 13% del valore del fatturato annuo.

Un’ulteriore riduzione compensata è prevista se i transiti vengono effettuati nelle ore notturne, vale a dire ingresso in autostrada dopo le ore 22,00 ed entro le ore 02,00 ovvero uscita prima delle ore 06,00. Tale riduzione spetta ai soggetti che abbiano realizzato almeno il 10% del fatturato aziendale relativo al costo del pedaggio nelle ore notturne.

Le riduzioni sono concesse esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e vengono applicate – da ciascuna delle società che gestisce i sistemi di pagamento differito dei pedaggi – sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione.

La riduzione è calcolata in ragione dei diversi scaglioni di fatturato globale annuo, sulla base della classe Euro del veicolo e della relativa percentuale di riduzione, secondo i valori indicati nella tabella seguente:

Fatturato (in euro) Classe veicolo Percentuale riduzione
200.000 – 400.000 EuroVI o trazione alternativa 5
EuroV 3
400.001 – 1.200.000 EuroVI o trazione alternativa 7
EuroV 5
1.200.001 – 2.500.000 EuroVI o trazione alternativa 9
EuroV 7
2.500.001 – 5.000.000 EuroVI o trazione alternativa 11
EuroV  9
oltre 5.000.000 EuroVI o trazione alternativa 13
EuroV 11

L’Albo autotrasporto darà seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo, tramite le società di gestione dei pedaggi (“Service provider”) secondo modalità stabilite in Convenzioni tra tali società e il Comitato centrale. La Delibera è stata approvata dal Comitato centrale nella seduta del 16 aprile 2025 ed è applicabile a decorrere dal 16 maggio 2025.

Allegati:

In allegato, la Delibera n. 1 del 16 aprile 2025

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