E’ stata pubblicata la Delibera n. 5, del 3 novembre 2016, recante criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani), 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) e 5 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi).
La delibera definisce, in particolare, le dotazioni minime di veicoli e personale (art. 1) e la capacità finanziaria (art. 2) da dimostrare ai fini dell’iscrizione per singola categoria; prevede inoltre un periodo transitorio per adeguarsi alle nuove disposizioni (art. 3).
Con riferimento all’iscrizione alla categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani), il Comitato nazionale ha previsto anche alcune sottocategorie di iscrizione (allegato D alla delibera) le cui classi sono per lo più definite sulla base della quantità annua di rifiuti gestibili e non sulla popolazione servita, come invece rimane per l’iscrizione ordinaria alla categoria 1.
L’entrata in vigore della delibera è prevista per il 1° febbraio 2017 (data in cui vengono abrogate le deliberazioni n. 1 del 30 gennaio 2003, n.3 del
14 marzo 2012 e n. 6 del 12 dicembre 2012).
L’Albo ha altresì emanato la Circolare 1201 del 12 dicembre 2016 per fornire “chiarimenti in merito alla dimostrazione dei requisiti di idoneità tecnica per i consorzi nelle categorie 9 e 10”. In particolare la Circolare fornisce chiarimenti circa la possibilità di iscrivere alle cat. 9 (bonifica di siti) e 10 (bonifica di beni contenenti amianto) i consorzi che svolgono attività imprenditoriale diretta.
I due provvedimenti in oggetto sono riportati in allegato.