End of waste: chiarimenti del Ministero dell’Ambiente sull’utilizzo del conglomerato bituminoso

Interpello ambientale ai sensi dell’articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Chiarimenti in merito all’utilizzo del granulato di conglomerato bituminoso ai sensi del decreto ministeriale 28 marzo 2018, n. 69

Con un interpello ambientale ai sensi dell’art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha fornito chiarimenti sull’applicazione del D.M. 28 marzo 2018, n. 69, relativo alla cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) del conglomerato bituminoso.

Il quesito, presentato da CONFAPI-ANIEM, riguarda la possibilità di utilizzare il granulato di conglomerato bituminoso nelle classi granulometriche 0/63, 0/16, 0/10 e 0/6 e se tale materiale possa essere impiegato in sostituzione dei materiali vergini.

Il MASE ha chiarito che tali classi granulometriche rientrano tra le dimensioni nominali degli aggregati contemplate dalla norma UNI EN 13242, richiamata dal D.M. n. 69/2018 per la produzione di aggregati destinati alla costruzione di strade. Tuttavia, la loro utilizzabilità non dipende esclusivamente dalla granulometria, ma dal rispetto di tutti i requisiti tecnici e prestazionali previsti dalla norma, tra cui la distribuzione granulometrica, la forma delle particelle, la resistenza meccanica, il contenuto di fini, l’assorbimento d’acqua, la composizione dei costituenti e le caratteristiche chimiche e di durabilità.

Il Ministero ha inoltre precisato che il granulato di conglomerato bituminoso che abbia cessato la qualifica di rifiuto può essere utilizzato in sostituzione delle materie prime vergini negli impieghi previsti dal D.M. n. 69/2018, in coerenza con le finalità dell’istituto End of Waste e nel rispetto delle condizioni stabilite dall’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e dalla norma UNI EN 13242.

(Fonte EcoCamere)

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