Il D.L. 19/2026, convertito nella L. 50/2026, riforma la disciplina di cui all’art. 216 del R.D. 1265/1934, escludendo dalla classificazione di “industrie insalubri” le imprese già in possesso di AIA, AUA o autorizzazioni ambientali ai sensi del D.lgs. 152/2006.
La recente riforma normativa sulle “industrie insalubri” segna un importante passo verso la semplificazione e l’aggiornamento delle regole che riguardano molte attività produttive. Si tratta di un intervento che modifica un sistema molto datato, risalente addirittura agli anni ’30, adattandolo alle esigenze e agli strumenti di controllo ambientale oggi disponibili.
In termini semplici, la novità principale è questa: le imprese che possiedono già autorizzazioni ambientali (come Autorizzazione Integrata Ambientale AIA, Autorizzazione Unica Ambientale AUA o autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici, rilasciate ai sensi del D.lgs. n. 152/2006) sono escluse dalla classificazione delle “industrie insalubri”.
Questo perché le autorizzazioni ambientali prevedono già verifiche approfondite sugli impatti dell’attività sull’ambiente e sulla salute, rendendo superflua una classificazione aggiuntiva di tipo sanitario.
Uno degli effetti più rilevanti è la riduzione della burocrazia. In passato, molte aziende dovevano affrontare una doppia procedura: da un lato ottenere le autorizzazioni ambientali, dall’altro adempiere agli obblighi legati alla normativa sulle industrie insalubri. Oggi questa duplicazione viene eliminata, rendendo il percorso più semplice e veloce.
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