RENTRI – FIR in formato cartaceo: utilizzo alternativo al FIR in formato digitale fino al 15 settembre 2026

Mar 10, 2026

Facciamo seguito alla nostra News del 5 marzo 2026. Nel ricordare che il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) cartaceo può essere utilizzato in modo alternativo al FIR digitale fino al 15 settembre 2026, si forniscono alcuni chiarimenti.

Segnaliamo la news sul portale del RENTRI che, a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto-legge “mille proroghe”, fornisce indicazioni sull’utilizzo alternativo al FIR in formato digitale fino al 15 settembre 2026. In particolare:

  • fino al 15 settembre 2026, il FIR può essere emesso in formato cartaceo, in alternativa al formato digitale previsto dall’art. 7 del D.M. del 04 aprile 2023, n.59;
  • le sanzioni relative alla mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei formulari di identificazione rifiuti si applicano a decorrere dal 15 settembre 2026.

Viene inoltre ricordato che il formato con cui è emesso il FIR da parte del produttore/detentore, determina la modalità di gestione da parte di tutta la filiera:

  • se il produttore/detentore emette il FIR in formato digitale, tutta la filiera (trasportatori, destinatari) deve gestire il FIR in formato digitale
  • se il produttore/detentore emette il FIR in formato cartaceo, tutta la filiera (trasportatori, destinatari) deve gestire il FIR nello stesso formato cartaceo.

 

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