Il Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) ha pubblicato sul proprio portale alcune nuove FAQ a seguito della entrata in vigore della Legge di bilancio 2026
Cancellazione dei soggetti esclusi dall’iscrizione al RENTRI
I soggetti esclusi dall’obbligo di iscrizione al Registro elettronico nazionale, in virtù di quanto previsto dalla Legge 199/2025 (vedi nostra news del 15/01/2026), devono presentare, tramite l’area operatori del portale RENTRI, una pratica di cancellazione entro il primo trimestre del 2026.
Tale cancellazione avrà effetto immediato. Alle domande di cancellazione presentate oltre il termine del 30 marzo si applicheranno le disposizioni dell’art. 12 del D.M. 59/2023 con efficacia della cancellazione a partire dall’anno solare successivo e il pagamento dei contributi e dei diritti di segreteria.
Emissione del FIR per i soggetti non iscritti al RENTRI
A seguito della entrata in vigore della Legge 199/2025 (vedi nostra news del 15/01/2026), i produttori di rifiuti non iscritti al RENTRI tengono il Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) in formato cartaceo. Pertanto, i soggetti esclusi dall’obbligo di iscrizione al RENTRI, emettono il FIR in formato cartaceo anche nel caso di rifiuti pericolosi e non trasmettono al RENTRI i dati dei FIR.
Adempimenti per i produttori non rientranti in organizzazione di ente o impresa
I produttori iniziali di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa sono esclusi dall’obbligo di iscrizione al RENTRI come produttori iniziali di rifiuti, anche se producono rifiuti pericolosi se adempiono agli obblighi di tenuta dei registri con le modalità alternative di cui all’art. 190, comma 6 del D.lgs. 152/2006 e cioè con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione. Sono compresi in questa categoria, a titolo puramente indicativo e non esaustivo, i professionisti medici, dentisti e veterinari (se non organizzati in strutture di impresa) oppure enti del terzo settore. I soggetti di cui sopra, quando emettono il FIR, devono provvedere alla registrazione all’area riservata “Produttori non iscritti”, vidimare digitalmente il FIR cartaceo, anche nel caso di rifiuti pericolosi, e compilarlo attraverso i sistemi gestionali o attraverso i servizi di supporto del RENTRI o manualmente. Non devono trasmettere i dati del FIR al RENTRI neanche nel caso di rifiuti pericolosi.
Adempimenti per i soggetti che svolgono attività di servizi alla persona
I soggetti che svolgono attività che ricadono nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01(Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere), 96.02.02 (Servizi degli istituti di bellezza), 96.02.03 (Servizi di manicure e pedicure) e 96.09.02 (Attività di tatuaggio e piercing) riportati al comma 6 art. 190 del D. Lgs. 152/2006 sono esclusi dall’obbligo di iscrizione al RENTRI come produttori iniziali di rifiuti, anche se producono rifiuti pericolosi, compresi quelli con codice EER 180103*, se adempiono agli obblighi di tenuta dei registri con le modalità alternative di cui all’art. 190, comma 6 del D.lgs. 152/2006 (conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione).
I soggetti di cui sopra, quando emettono il FIR, devono provvedere alla registrazione all’area riservata “Produttori non iscritti”, vidimare digitalmente il FIR cartaceo, anche nel caso di rifiuti pericolosi, e compilarlo attraverso i sistemi gestionali o attraverso i servizi di supporto del RENTRI o manualmente. Non devono trasmettere i dati del FIR al RENTRI neanche nel caso di rifiuti pericolosi. I soggetti di cui sopra che utilizzano il documento di conferimento e non emettono il FIR (come, ad esempio, nel caso di conferimento dei rifiuti al gestore del servizio pubblico di raccolta, ovvero al circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lettera pp) del D.lgs. 152/2006, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione) non devono trasmettere i dati al RENTRI.
Tempistiche massime per scaricare la copia completa del FIR cartaceo e digitale presente nel RENTRI
Entro 90 giorni dalla restituzione della copia completa del FIR digitale (XFIR) da parte del destinatario – restituzione che deve avvenire entro due giorni dalla presa in carico – tutti i soggetti coinvolti nella movimentazione sono tenuti a scaricare la copia completa attraverso:
- l’interoperabilità tra il sistema gestionale del destinatario e il RENTRI;
- i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.
Il produttore e/o gli altri soggetti intervenuti nella movimentazione possono, tramite la funzione di conferma della copia digitale, comunicare al destinatario di aver preso visione della copia.
Nel caso del FIR cartaceo, il trasportatore può trasmettere al produttore/detentore e agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto la riproduzione della copia del formulario sottoscritto dal destinatario, mediante:
- consegna diretta;
- trasmissione tramite PEC;
- servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.
Nel caso di utilizzo dei servizi RENTRI, gli operatori possono scaricare in autonomia la copia entro90 giorni, accedendo direttamente al portale anche dall’area pubblica, senza necessità di iscrizione o registrazione.
Contatti
Per Livorno l.ginocchi@confindustriatoscanacentroecosta.it
Per Firenze g.borselli@confindustriatoscanacentroecosta.it
Per Massa Carrara l.melani@confindustriatoscanacentroecosta.it


