AUTOTRASPORTO: Rimborso accise gasolio e HVO primo trimestre 2025

Apr 1, 2025

L’Agenzia Dogane Monopoli, ha recentemente reso disponibile il software per la compilazione e la stampa delle dichiarazioni dei consumi di gasolio e HVO da parte delle
imprese di autotrasporto merci al fine di ottenere il recupero accise del 1° trimestre 2025.

Software ed indicazioni operative:

I software può essere scaricato al seguente indirizzo: https://www.adm.gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione-1-trimestre-2025.

Ai fini della fruizione del rimborso, è obbligatorio che – all’interno della fattura elettronica di acquisto del carburante – sia indicata la targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti (come indicato nella nota dell’Agenzia delle Dogane n. 64837 del 7.6.2018).

Le dichiarazioni dovranno essere trasmesse tramite il Servizio Telematico Doganale – EDI da parte dei soggetti abilitati. È possibile, in alternativa, presentare la dichiarazione cartacea unitamente alla sua riproduzione su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) presso l’ufficio doganale competente in base alla sede dell’azienda.

La nota ADM in allegato riporta le sedi degli uffici territoriali presso i quali è possibile presentare le istanze nel caso di aziende con sede in altri Paesi UE.

Scadenza:

La presentazione delle istanze deve avvenire entro il 30 aprile 2025

Periodo rimborsabile:

Le istanze di rimborso dovranno riferirsi alle fatture per rifornimento di gasolio aventi data dal 1° gennaio e al 31marzo 2025. Eventuali consumi non risultanti dalle fatture non sono ammessi al beneficio.

Mezzi interessati:

Ricordiamo che sono ammessi al rimborso esclusivamente i consumi relativi ai veicoli di peso pari e superiore a 7,5 tonnellate e di classe ecologica Euro 5 e superiori. Il DL n. 57 del 29 maggio 2023 ha esteso il rimborso – oltre che per il gasolio tradizionale – anche per i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (biocarburanti quali HVO e GTL), fermo restando l’osservanza della disciplina prescritta per l’impiego agevolato.

Entità del rimborso:

La misura, per il primo trimestre 2025, è pari a 214,18 euro per ogni mille litri di prodotto. Tale valore corrisponde alla differenza tra l’aliquota dell’accisa sul gasolio generalizzata (pari a 617,40 euro per mille litri) e l’aliquota dell’accisa agevolata per il gasolio professionale introdotta dall’art. 4 ter del DL n. 193/2016 (pari a 403,22 euro per mille litri).

Limiti:

Il limite quantitativo di consumo massimo di gasolio è pari a 1 litro per ogni chilometro percorso (art.8 DL n.124/2019). Non saranno pertanto accettate dichiarazioni con l’indicazione di litri consumati maggiori dei chilometri percorsi, ricordando inoltre che le dichiarazioni sui consumi hanno rilevanza penale.

Fruizione:

Il rimborso potrà essere fruito in compensazione tramite il modello F24, decorsi 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione senza che l’ufficio doganale abbia sollevato eccezioni (istituto del silenzio-assenso); il relativo codice tributo è 6740. In alternativa, è possibile chiedere il rimborso in denaro. Nel caso di compensazione, la stessa non è soggetta ad alcun limite di importo nel corso dell’anno e può essere effettuata fino alla fine dell’anno successivo a quello in cui è sorto il credito d’imposta; eventuali eccedenze non compensate dovranno essere chieste a rimborso entro i successivi sei mesi.

Si rimanda alla lettura dell’allegata Nota Agenzia delle Dogane n. 195193 del 28 marzo 2025

 

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