Sfalci e potature: condizione per l’esclusione dal regime dei rifiuti

Feb 24, 2025

Il Ministero dell’Ambiente con Interpello del 21 gennaio 2025 ha fornito chiarimenti alla normativa da applicare agli sfalci e potature in agricoltura e nella selvicoltura.

È stato inoltrato al Ministero dell’Ambiente un quesito circa la disciplina normativa applicabile alla pratica di abbruciamento dei residui vegetali, ed in particolare “di fornire un autorevole parere affinché venga chiarito se tale pratica agricola, effettuata al di fuori dei periodi vietati (…) mediante processi o metodi millenari, sia da considerarsi lecita, quale ordinaria pratica applicata in agricoltura e nella selvicoltura”.

Il Ministero, individuato il quadro normativo di riferimento, ha confermato che gli sfalci e le potature possono essere legittimamente gestiti al di fuori della normativa sui rifiuti laddove ricorrano determinate condizioni; ossia qualora questi siano impiegati per gli scopi previsti dall’art. 185, comma 1, lettera f) del D.lgs. 152/2006:

  • nell’ambito delle buone pratiche colturali, qualora gli stessi vengano utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche in luogo diverso da quello di produzione ovvero con cessione a terzi, attraverso processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
  • attività di raggruppamento e abbruciamento nel luogo di produzione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro;
  • attività come normale pratica agricola consentita per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti.

In merito all’abbruciamento dei residui vegetali, l’Interpello specifica altresì che la combustione dei residui agricoli e forestali è sempre vietata nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarati dalle Regioni, mentre i Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare tale pratica all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni metereologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui dalla stessa attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riguardo al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili.

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