La formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Giu 22, 2023

Il Ministero del Lavoro, attraverso la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza, ha pubblicato l’interpello n. 3/2023 in ordine alle ore di frequenza obbligatoria per i partecipanti ai corsi di formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Il quesito

La Regione autonoma della Sardegna – Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale ha avanzato istanza di interpello rispetto:

“all’obbligo di frequenza, per i partecipanti ai corsi di formazione per RLS, del 100% delle ore minime stabilite dall’art. 37 D.lgs. n. 81/08 c. 11: La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali” e, in particolare: “(…) se la frequenza al corso di formazione obbligatoria per RLS deve rispettare pedissequamente quanto previsto dalla norma senza ammettere alcuna assenza, o se, per similitudine con i corsi di formazione per altre figure della sicurezza, può essere ammessa l’assenza del 10% rispetto alla durata minima del corso di 32 ore stabilita dal d.lgs. n. 81/2008”.

I riferimenti normativi

La Commissione ha evidenziato che il citato articolo 37 prevede “già in modo esplicito la durata minima dei corsi di formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.), di 32 ore iniziali, disponendo, altresì, espressamente, che le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del R.L.S., vengano stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale”.

La risposta della Commissione

La Commissione ritiene che l’articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 preveda già in modo esplicito la durata minima dei corsi di formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.), di 32 ore iniziali, disponendo, altresì, espressamente, che le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del R.L.S., vengano stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale.

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