I.V.A. – Comunicazione corrispettivi: esoneri

Mag 27, 2019

Estremi:      D.M. 10/05/19 – G. Ufficiale n. 115, del 18/05/19

Il Decreto individua specifici esoneri dagli obblighi di memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri.

La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato il Decreto del MEF che individua soggetti e/o operazioni esonerate dall’obbligo di memorizzare e trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri, adempimento che, è noto, riguarda gli operatori che effettuano operazioni al dettaglio a decorrere dal 1° luglio 2019 (se nel 2018 hanno conseguito un Volume di Affari superiore a 400.000 euro) e dal 1° gennaio 2020, generalizzato, per tutti gli operatori al dettaglio indipendentemente dal V/Affari.

Con altro decreto previsto ma ancora non emanato, saranno esonerate le attività localizzate in zone nelle quali la connessione con sistemi telematici è carente.

Vengono esonerate dal nuovo obbligo le operazioni e/o i soggetti:

  1. già esonerati dagli obblighi di certificazione fiscale ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 21/12/96, n. 696 (cui si rimanda), nonché i servizi stampa e quelli di duplicazione delle patenti guida (D.M. 13/02/15) e i servizi di telecomunicazione, radiodiffusione ed elettronici resi a privati (D.M. 27/10/15): lett. a) del D.M.;
  2. prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone documentate dal biglietto di trasporto: lett. b) del D.M.;
  3. i servizi resi a bordo di navi, aerei e treni nel corso di trasporti internazionali, norma di dubbia interpretazione: lett. d) del D.M.;
  4. le operazioni collegate e connesse (accessorie) a quelle anzidette nonché, e fino al 31/12/19, le operazioni sopra indicate ma effettuate in modo marginale e cioè i cui ricavi non sono superiori all’1% del Volume di Affari del 2018: lett. c) del D.M.

Nelle ipotesi di esonero i contribuenti dovranno pur sempre registrare le operazioni nel registro corrispettivi, e per le fattispecie marginali, di cui alla seconda parte del punto d) che precede, fermo rimane l’obbligo di emettere scontrino e/o ricevuta fiscale.

Si ricorda che l’emissione di fattura E., anche semplificata, per ogni operazione, esclude l’obbligo della certificazione fiscale.

Fino al 31/12/19 l’esonero di cui al D.M. in esame si applica anche alle operazioni diverse dalle cessioni di benzina e gasolio, effettuate in modo marginale dagli esercenti impianti di distribuzione carburante, così come restano invariate le norme concernenti i distributori automatici di beni e/o di servizi.

Il D.M. precisa però che gli esoneri sono stati introdotti in via provvisoria, al fine di favorire la graduale introduzione del nuovo adempimento ma l’obbiettivo è quello di eliminare definitivamente l’obbligo dell’emissione dei documenti fiscali, ricevute/scontrini.

 

Contatto

Area Economia e Diritto di Impresa

Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201

[abb]
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