I.V.A. – Fattura elettronica semplificata

Mag 27, 2019

Estremi:      Provv. MEF 24/05/2019 – G.U. n. 120 del 24/05/19

In vigore dal 24/05/2019

Il limite di 100 € complessivi per emettere le fatture E. semplificate è stato innalzato a 400 €.

Con Provvedimento del Ministro dell’Economia e delle Finanze, in vigore e con effetto dal 24/05/2019 il limite di importo complessivo per l’emissione delle fatture E. semplificate, di cui all’art. 21-bis del D.P.R. 633, è innalzato da 100 euro a 400 euro.

Si ricorda che per importo complessivo si intende “compresa l’I.V.A.” e che invece le note di variazione E. di cui all’art. 26/633 possono essere emesse in forma semplificata senza dover rispettare il limite dei 400 euro.

Non è consentita la fatturazione semplificata per le cessioni di beni intraue (art. 41/331) e per le prestazioni di servizi rese a soggetti UE, di cui al co. 6-bis, lett. a) dell’art. 21/633, per le quali il committente UE è debitore dell’imposta nel suo Stato.

La fattura E. semplificata deve comunque indicare:

  • data emissione e numero progressivo;
  • dati completi delle parti, ovvero;
  • la Partita I.V.A. delle parti e il codice fiscale dell’acquirente se privato sedente in Italia;
  • descrizione dei beni o dei servizi in modo sintetico;
  • corrispettivo complessivo e dell’I.V.A. incorporata, ovvero indicazione dei dati che permettono di calcolarla;
  • riferimento alla fattura rettificata e ciò che viene modificato nel caso di fatture E. emesse ai sensi dell’art. 26/633.

 

Contatto

Area Economia e Diritto di Impresa

Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201

[abb]
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