Estremi: Regolamento di Esecuzione 4/12/18, n. 2018/1912/UE, art. 45 bis
Interpello 8/04/19, n. 100 – Agenzia delle Entrate
In attuazione del Regolamento UE i mezzi di prova per legittimare la non imponibilità delle cessioni intraue vengono integrati e resi più penetranti.
L’applicazione del regime di non imponibilità alle cessioni di beni intraue è oggi subordinata, oltre alla correttezza dell’operazione (onerosità, trasferimento fisico dei beni) e alla soggettività passiva delle parti (Intrastat, identificazione I.V.A. e iscrizione al VIES), anche alla conservazione di documenti attestanti il trasferimento e l’arrivo dei beni al destinatario UE (CMR anche elettronico, D. di T.) firmati dal vettore e dal destinatario, nonché fattura e rimessa bancaria del pagamento della merce.
A decorrere dal gennaio 2020, in base al Regolamento di Esecuzione del 4/12/18, n. 2018/1912/UE, che ha integrato il Regolamento n. 282/2011 con l’inserimento dell’art. 45 bis, la prova della cessione intraue non imponibile dovrà essere fornita osservando le modalità di seguito riportate.
- a) Trasporto a cura del venditore o di altri per suo conto.
Il venditore dovrà conservare/esibire almeno due delle seguenti prove, non contraddittorie tra di loro, rilasciate da due diverse parti, indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente.
Dovrà fornire gli elementi di prova della spedizione/trasporto come:
- di T., CMR firmati, polizza di carico, fattura trasporto aereo o emessa dallo spedizioniere, nonché
- una qualsiasi delle certificazioni anzidette in combinazione con una di quelle che seguono: polizze assicurative relative al trasporto dei beni, documenti bancari attestanti il pagamento per il trasporto/spedizione dei beni; ovvero, certificazione rilasciata da pubblica autorità (notaio) che conferma l’arrivo e destinazione dei beni o ricevuta del depositario che attesti il deposito dei beni nello Stato UE di destinazione.
- b) Trasporto a cura dell’acquirente o di altri per suo conto.
Il venditore dovrà conservare/esibire almeno due delle seguenti prove, non contraddittorie tra di loro, rilasciate da due diverse parti, indipendenti l’uno dall’altra, dal venditore dall’acquirente.
- dichiarazione scritta dell’acquirente, certificante che i beni sono stati dallo stesso trasportati/spediti o da un terzo per conto dell’acquirente, completa di tutti i dati (Stato di destinazione, data, identificazione completa delle parti; natura, qualità e quantità dei beni; data e luogo di arrivo dei beni, identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente) nonché
- due prove quali D. di T. o CMR firmati; polizza di carico; fattura di trasporto aereo o emessa dallo spedizioniere; ovvero, una di queste prove in combinazione con una qualsiasi di quelle che seguono: polizza assicurativa relativa al trasporto/spedizione dei beni, oppure documenti ufficiali rilasciati da pubblica autorità (notaio) che conferma l’arrivo a destinazione dei beni nello Stato UE di destinazione o una ricevuta rilasciata dal depositario confermante il deposito dei beni nello Stato UE di destinazione.
L’acquirente dovrà fornire al venditore la suddetta dichiarazione entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione.
Contatto
Area Economia e Diritto di Impresa
Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201


