Corsi di aggiornamento per coordinatori alla sicurezza – Interpello n. 3/2019

Apr 18, 2019

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha espresso un parere su quale sia il corretto e massimo numero di partecipanti ai seminari di aggiornamento per i coordinatori alla sicurezza.    

(Fonte ANCE)

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro, con l’interpello n. 3 del 20 marzo 2019, ha fornito, alla Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza, un parere su “quale sia il corretto numero massimo di partecipanti ai convegni o seminari di aggiornamento per i Coordinatori per la Sicurezza: nessun limite massimo, così come indicato nel cap. 9.1, ovvero 35 partecipanti così come indicato nell’Allegato V all’ACSR del 07.07.2016”.

L’istante rappresenta che il punto 9.1 dell’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 stabilisce che, in riferimento all’assolvimento dell’aggiornamento del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori per il tramite di convegni o seminari, “l’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari, in tal caso è richiesta la tenuta del registro presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l’iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti”.

Fa altresì presente che la Tabella riassuntiva inserita nell’Allegato V del citato Accordo riporta che, ai corsi di aggiornamento per la figura di coordinatore per la sicurezza, possono essere presenti un numero massimo di 35 partecipanti.

La Commissione per gli interpelli, sulla base del combinato disposto dei citati punti 9.1 e 12.8 dell’ Accordo del 7 luglio 2016, ritiene che l’aggiornamento della formazione dei coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori possa essere svolto sia mediante la partecipazione a “corsi” ai quali possono essere presenti un numero massimo di 35 unità, sia attraverso la partecipazione a “convegni o seminari” senza vincoli sul numero massimo di partecipanti, purché venga prevista la “tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l’iniziativa”.

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