Apparecchiature ed impianti contenenti 3 Kg o più di gas florurati a effetto sera

Apr 16, 2019

Facciamo seguito al precedente comunicato del 13 febbraio 2019, per fornire ulteriori approfondimenti sulla tenuta del libretto di controllo/manutenzioni delle apparecchiature refrigeranti e sulla comunicazione annuale ISPRA.

Riportiamo un articolo di approfondimento sul tema degli F-gas pubblicato dalla Associazione Italiana Confindustria Alberghi, elaborato dal collega dott. Alessandro Timossi dell’Area “Normazione Tecnica e Sicurezza” di Confindustria Padova.

Premessa

Con apposito D.P.R. è stata disposta l’abrogazione delle disposizioni che hanno previsto l’obbligo per l’operatore, di dover tenere i registri dei controlli/manutenzione delle apparecchiature e degli impianti contenenti 3 kg o più di gas fluorurati a effetto serra (pari o superiore a 5 tonnellate o più di Co2 equivalente) e di dover effettuare la comunicazione annuale ISPRA entro il 31 maggio di ogni anno.

APPROFONDIMENTO

Con la presente per informare le aziende associate che con Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018 n. 146 (1), [recante il nuovo regolamento che disciplina i gas fluorurati ad effetto serra in attuazione delle nuove disposizioni comunitarie (2)], è stato abrogato l’obbligo istituito dalla normativa previgente (3), per l’operatore (proprietario della struttura ricettiva alberghiera o persona terza appositamente delegata), di dover:

  • tenere i registri dei controlli/manutenzione;
  • effettuare la comunicazione annuale al Ministero dell’Ambiente, per il tramite dell’ISPRA, entro il 31 maggio di ogni anno;

per le apparecchiature e gli impianti contenenti 3 kg o più di gas fluorurati a effetto serra (pari o superiore a 5 tonnellate o più di Co2 equivalente), in quanto ora previsto, secondo specifiche temporalità di applicazione, a capo delle imprese che:

  • forniscono le apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali;
  • effettuano l’installazione delle apparecchiature e degli impianti contenenti detti gas;
  • effettuano gli interventi di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione delle apparecchiature ed impianti contenenti gli fgas;
  • eseguono lo smantellamento delle apparecchiature ed impianti.

Ricordiamo che l’obbligo:

  • della tenuta dei registri dei controlli/manutenzione delle apparecchiature e degli impianti in questione è stato previsto a partire dall’11 febbraio 2013;
  • della comunicazione ISPRA è stata istituita a partire dal maggio 2013 e sino a maggio 2018 e quindi per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.

Obblighi rimasti in vigore

Ricordiamo che la normativa comunitaria che regolamenta i gas fluorurati a effetto serra (2), dispone ancora oggi l’obbligo per l’operatore:

  • delle apparecchiature di refrigerazione, del condizionamento d’aria, delle pompe di calore mobili;
  • degli impianti fissi di protezione antincendio;

di dover:

  • evitare il rilascio intenzionale nell’atmosfera dei gas fluorurati a effetto serra;
  • prendere tutte le precauzioni necessarie a prevenire il rilascio accidentale (perdita) dei gas fluorurati a effetto serra;
  • adottare tutte le misure tecnicamente ed economicamente praticabili per minimizzare la perdita di gas fluorurati a effetto serra;
  • riparare senza indebito ritardo l’apparecchiatura nel caso in cui viene rilevata una perdita di gas fluorurati a effetto serra.

Nel caso in cui le apparecchiature di refrigerazione, del condizionamento d’aria, delle pompe di calore, compresi i circuiti e gli impianti fissi di protezione antincendio abbiano un quantitativo di gas:

  • pari o superiore a 5 tonnellate di Co2 equivalente (pari o superiore a 3 kg) e inferiore a 50 tonnellate di Co2 equivalente (sino a 30 kg) è previsto l’obbligo per l’operatore di dover far effettuare la verifica delle perdite con cadenza annuale.

Sono escluse dal controllo annuale le apparecchiature con impianti ermeticamente sigillati, etichettati come tali e contenenti meno di 10 tonnellate di Co2 equivalente (meno di 6 kg) di gas fluorurati a effetto serra;

  • pari o superiore a 50 tonnellate di Co2 equivalente (pari o superiore a 30 kg) e inferiore a 500 tonnellate di Co2 equivalente (sino a 300 kg) è previsto l’obbligo per l’operatore di dover far effettuare la verifica delle perdite con cadenza semestrale;
  • pari o superiore a 500 tonnellate di Co2 equivalente (pari o superiore a 300 kg) è previsto l’obbligo per l’operatore di dover far effettuare la verifica delle perdite con cadenza trimestrale.

In caso di perdita dell’apparecchiatura soggetta a controlli l’operatore deve far effettuare un ulteriore controllo delle perdite entro un mese dalla data dell’effettuazione della riparazione.

Sanzioni

Benché gli obblighi in questione sono venuti meno, trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa che ha previsto la disciplina sanzionatoria (4) per la mancata:

  • tenuta dei registri;
  • comunicazione annuale al Ministero dell’Ambiente.

Le sanzioni in questione sono soggette al termine prescrittivo di 5 anni, a decorrere dalla data del mancato rispetto delle disposizioni ivi previste.

Sanzioni a capo dell’operatore per la mancata predisposizione del registro dei controlli o la tenuta dello stesso in maniera incompleta, inesatta o non riportante tutti i dati previsti

La normativa che prevede la disciplina sanzionatoria (4) dispone la sanzione amministrativa:

  • da 7.000 euro a 100.000 euro, nei confronti dell’operatore che non tiene il registro:

dell’apparecchiatura di refrigerazione, di condizionamento d’aria e delle pompe di calore contenenti gas fluorurati a effetto serra;

del sistema degli impianti fissi di protezione antincendio,

il cui modello è stato predisposto dal Ministero dell’Ambiente;

  • da 7.000 euro a 100.000 euro, nei confronti dell’operatore che tiene il registro in modo incompleto, inesatto o comunque non sono riporti i dati previsti;
  • da 7.000 euro a 100.000 euro, nel caso in cui l’operatore utilizzi un registro non conforme a quello previsto dal Ministero dell’Ambiente e pubblicato nel proprio sito internet;
  • da 500 euro a 5.000 euro, nei confronti dell’operatore che non mette a disposizione il registro:

al Ministero dell’Ambiente, per il tramite dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca dell’ambiente (ISPRA);

e/o

alla Commissione europea.

Sanzioni per la mancata comunicazione al Ministero per il tramite dell’ISPRA

E’ prevista la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro nei confronti dell’operatore che:

  • non provvede ad inviare, entro il 31 maggio di ogni anno, al Ministero dell’Ambiente, per il tramite dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca dell’ambiente (ISPRA) una comunicazione contenente le informazioni riguardanti la quantità di gas fluorurati a effetto serra emessi in atmosfera nell’anno precedente;
  • trasmetta al Ministero, per il tramite dell’ISPRA, una comunicazione incompleta o inesatta.

Note

(1) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 2018 n. 7.

(2) di cui al Regolamento UE n. 517/2014.

(3) di cui all’articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012 n. 43.

(4) di cui al Decreto Legislativo 5 marzo 2013 n. 26.

 

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