I soggetti autorizzati al recupero dei rifiuti con comunicazione semplificata (ex art.216 del D.Lgs. 152/2006) e in Autorizzazione Unica Ambientale che ricomprende anche il recupero dei rifiuti in comunicazione semplificata, devono entro il 30 aprile 2018 versare la tassa annuale alla Regione Toscana.
Modalità di versamento dei diritti di iscrizione annuale registro recupero rifiuti ex art.216 D.Lgs.152/06
Si ricorda che entro il 30 aprile 2018 le imprese che effettuano operazioni di recupero dei rifiuti ai sensi degli artt. 214-216 D.Lgs. 152/2006 e smi. sono tenute a versare alla Regione Toscana il diritto di iscrizione.
L’ammontare del diritto di iscrizione annuale da versare, dovrà essere determinato sulla base della tabella in allegato, facendo riferimento alla quantità annua massima di rifiuti trattati.
Come si paga
I dati per effettuare il pagamento sono i seguenti:
Il versamento del diritto di iscrizione annuale dovrà essere eseguito tenendo conto dei seguenti riferimenti:
Codice IBAN: IT86 L 07601 02800 001031577016
INTESTAZIONE: Regione Toscana – Contributi autorizzazioni ambientali – Servizio Tesoreria
CAUSALE: Diritto iscrizione annuale registro recupero rifiuti – Art. 216 del D.Lgs. 152/06
Una volta effettuato il pagamento deve esserne data comunicazione alla Regione al relativo indirizzo: regionetoscana@postacert.toscana.it
Allegato
Importi
Modalità di versamento dei diritti di iscrizione annuale registro recupero rifiuti ex art.216 D.Lgs.152/06
Di seguito è riportata la comunicazione in merito ai diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero ai sensi degli artt. 214-216 D.Lgs. 152/2006 e smi.
Con la presente si ricorda che ai sensi dell’art. 214, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e in ragione di quanto previsto dalla L.R. n. 22 del 3/03/2015 e s.m.i. “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”, codesta Impresa è tenuta a versare a questa Autorità competente, entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, il diritto di iscrizione determinato secondo le disposizioni indicate dal decreto del Ministro dell’Ambiente 21 luglio 1998, n. 350.
L’ammontare del diritto di iscrizione annuale da versare, dovrà essere determinato sulla base della tabella a seguito riportata, facendo riferimento alla quantità annua massima di rifiuti trattati.