Estremi: Risposta Agenzia delle Entrate n. 85 del 27/03/2019
La risposta n. 85, del 27/03 u.s. dell’Agenzia delle Entrate sembra portare alla conclusione che anche gli acquisti di beni o di servizi non rilevanti ai fini delle norme I.V.A. nazionali devono essere inseriti negli esterometri in scadenza entro il 30/04 p.v.
L’art. 1, co. 3-bis, del D.Lgs. 127/15 dispone l’obbligo – a decorrere dal 1/01/19 – di comunicare all’Agenzia delle Entrate “i dati” delle cessioni di beni (o degli acquisti) e delle prestazioni rese (o ricevute) effettuate a (o ricevute da) controparti stabilite all’estero (UE – EXUE) con l’esclusione delle esportazioni/importazioni documentate con bollette doganali e delle fatture E. emesse/ricevute, transitate dal SdI.
Ad una analisi esclusivamente letterale dei termini usati dal legislatore, sembrerebbe che nel cosiddetto esterometro debbano essere riportati non solo i dati degli acquisti di beni/servizi dipendenti da fatture aventi rilevanza territoriale in Italia, ma anche i dati degli acquisti irrilevanti territorialmente nello Stato e per i quali i soggetti passivi nazionali non devono autoaddebitarsi l’I.V.A. interna, non devono registrare i relativi documenti, non devono indicarli nelle liquidazioni periodiche, nella Dichiarazione Annuale, nei modelli INTRA.
Si pensi, per esempio, agli acquisti di prestazioni alberghiere, di ristorazione, di carburanti fruiti all’estero (UE o EXUE), di immobili posti all’estero o di beni mobili acquistati all’estero e che ivi rimangono a fronte anche di documentazione di acquisto che neanche ha i requisiti per essere considerata “fattura” in base alle nostre norme interne.
La risposta n. 85 del 27/03 u.s. dell’Agenaia delle Entrate sembrerebbe però portare alla conclusione che anche questi acquisti dovranno essere inseriti nell’esterometro: è necessario un urgente, responsabile chiarimento delle Entrate.
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