I.V.A. – Prova cessione IntraUE

Apr 15, 2019

Estremi:   Risposta Agenzia Entrate n. 100, dell’8/04/19 ad interpello

La dichiarazione sottoscritta dal cessionario UE della ricezione dei beni, unitamente alla conservazione ed esibizione di tutta la documentazione dell’operazione, può costituire prova delle cessioni intraue. Con l’occasione l’Agenzia ricorda che a decorrere dal 1/01/2020 i mezzi di  prova delle cessioni intracomunitarie dovranno essere forniti rispettando l’art. 45-bis del Regolamento di Esecuzione del 4/12/18 (n. 2018/1912/UE).

L’Agenzia delle Entrate nel rispondere ad un interpello è tornata nuovamente sulla “prova delle cessioni intracomunitarie”, che il cedente nazionale deve fornire al Fisco al fine di legittimare l’emissione di fatture “non imponibili”.

L’Agenzia premette che per emettere fattura non imponibile devono coesistere nell’operazione tutti i requisiti di legge: onerosità, trasferimento della proprietà o altri diritti reali, status di operatore delle parti, trasferimento fisico dei beni dall’Italia ad un altro Stato membro, con trasporto a cura del cedente, del cessionario o di terzi per loro conto.

Riconosce che la Direttiva 2006/112/CE non specifica, non individua, le modalità che devono essere osservate al fine di dimostrare che i beni sono stati inviati all’estero e pertanto che compete ad ogni Stato UE stabilire le condizioni per prevenire abusi: Corte di Giustizia 27/09/07 causa C-146/05 e causa C-148/05.

Conferma che le norme nazionali non precisano quali documenti il cedente deve conservare ed esibire ma in particolare, richiamando le indicazioni fornite con le risoluzioni n. 345/E e 477/E, rispettivamente del 28/11/07 e 15/12/08, ricorda che devono essere conservate: la fattura di vendita, gli intra cessioni, il CMR firmato dal trasportatore e/o dal destinatario per ricevuta, la rimessa bancaria del pagamento.

Ricorda che per le “cessioni franco fabbrica” intracomunitarie, la risoluzione 477/E citata ha precisato che se il cedente non è in grado di esibire il CMR la prova potrà essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che i beni sono stati inviati in altro Stato UE, così come, risoluzione 19/E del 25/03/13, anche il CMR elettronico costituisce mezzo di prova.

Richiamandosi alla citata prassi precisa che l’indicata documentazione deve essere conservata unitamente ai contratti stipulati con i clienti nonché, criterio introdotto con la risposta all’interpello, anche con la eventuale dichiarazione di ricezione dei beni sottoscritta dal cessionario.

Infine, richiama il Regolamento di Esecuzione del 4/12/18, n. 2018/1912/UE, che ha inserito – a decorrere dal 1° gennaio 2020 – l’art. 45 bis il quale detta precise disposizioni in merito alla certificazione che prova l’uscita dei beni da uno Stato UE e il loro arrivo in altro Stato UE al destinatario.

 

Contatto

Area Economia e Diritto di Impresa

Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201

[abb]
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