MODIFICATA LA DIRETTIVA EUROPEA IN TEMA DI AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI

Apr 10, 2019

Pubblicata la seconda proposta di modifica della Direttiva in tema di Agenti Cancerogeni e Mutageni

 Prosegue l’iter di modifica della direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.  È stata pubblicata, infatti, dopo un complesso iter legislativo, la direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. La direttiva (UE) 2019/130 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 31 gennaio 2019 n. L 30/112) introduce modifiche sia all’articolato sia ad alcuni allegati della direttiva cancerogeni ed è entrata in vigore il 20 febbraio 2019.  La modifica della direttiva cangerogeni/mutageni, la seconda in due anni, si inserisce in un progetto di revisione tecnica iniziato dalla Commissione europea e fa seguito alla direttiva adottata a dicembre 2017 ( Direttiva (UE) 2017/2398 – vedi nostra news del 15 gennaio 2018). La Commissione europea, infatti, sta lavorando all’aggiornamento di questa e di altre direttive europee, come emerge anche dalla Comunicazione sull’”Aggiornamento della normativa e delle politiche dell’UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro” del 10 gennaio 2017 ed il dibattito è stato ed è ancora lungo e complesso vista l’importanza della materia e le ricadute su lavoratori e aziende (vedi nostra news del 12 gennaio 2017). Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno raggiunto, altresì, lo scorso 29 gennaio, un accordo provvisorio sulla terza proposta della Commissione del 5 aprile 2018 (COM 2018/0171) ed è in corso di elaborazione, presso il comitato consultivo della Commissione europea, il parere sulla quarta proposta di modifica. In elaborazione, presso il Comitato consultivo dalle Commissione europea anche una quarta proposta.

Di seguito, una breve descrizione del complesso iter che ha portato alla definizione della direttiva (da noi costantemente monitorato, sin dalla elaborazione della proposta, intervenendo in tutte le fasi legislative previste) con le principali modifiche introdotte.

Iter legislativo

La Commissione Europea, tenendo conto dei pareri definiti dal Comitato consultivo salute e sicurezza, il 10 gennaio 2017 ha presentato la “Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro” (COM (2017) 011 – (vedi nostra news del 12 gennaio 2017). Sulla proposta di modifica della direttiva, il Consiglio ha trovato un accordo il 15 giugno 2017 (senza sostanziali modifiche rispetto al testo della Commissione a meno che in riferimento agli oli minerali e ad alcuni considerando – vedi nostra news del 25 luglio 2017).  Il Parlamento europeo, invece, il 27 marzo 2018 ha esaminato 119 emendamenti accogliendone 31 (relazione del Parlamento europeo dell’11 aprile 2018) e si è quindi dato avvio a una fase di negoziato con il Consiglio e la Commissione. La relazione finale del Parlamento – come già accaduto per la precedente proposta – presentava aspetti di notevoli criticità poiché fissava, senza le opportune valutazioni di ordine tecnico e socio – economico, condizioni complessivamente più restrittive rispetto a quanto richiesto dalla Commissione.

Nel merito, gli emendamenti più critici del Parlamento prevedevano: l’inserimento di un riferimento nei considerando al principio di precauzione; l’inserimento nell’allegato I della Direttiva dei lavori comportanti esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel e l’inserimento nell’allegato III della Direttiva dei valori limite di esposizione per le emissioni di gas di scarico dei motori diesel; l’inserimento di un nuovo articolo 13a, riferito agli accordi di dialogo sociale, che vanno incoraggiati dalla Commissione, etc. (vedi nostra news del 26 aprile 2018).

L’11 ottobre 2018 il Parlamento Europeo, il Consiglio e la Commissione Europa, dopo numerosi incontri, hanno raggiunto un compromesso ed è stato quindi raggiunto un accordo, il 24 ottobre 2018, dal Comitato dei rappresentanti permanenti del Consiglio (Coreper).  Nell’accordo sono state introdotte modifiche alla proposta della Commissione europea, in particolare è stato previsto l’inserimento nella direttiva di un nuovo agente: “le emissioni di gas di scarico del motore diesel” (in aggiunta ai sette nuovi agenti cancerogeni proposti dalla Commissione – tra cui gli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna). Il testo è stato poi formalmente adottato dal Parlamento europeo l’11 dicembre 2018.

Principali novità contenute nella direttiva

Nel merito, di seguito, le principali modifiche apportate alla direttiva 2004/37/CE:

  • inserimento dell’articolo 13 bis (Accordi delle parti sociali). L’articolo prevede che sul sito dell’Agenzia europea per la salute e sicurezza ci sia un elenco degli accordi delle parti sociali eventualmente conclusi nell’ambito della direttiva. Questa previsione non era contenuta nella proposta della Commissione, ma è stata voluta dal Parlamento che inizialmente ha proposto che la Commissione promuovesse accordi che “costituissero validi strumenti a complemento delle misure normative (concetto mantenuto nei considerando)”. Confindustria, invece, ha sostenuto la valorizzazione degli accordi delle parti sociali solo qualora abbiano un ruolo chiave nell’adozione della direttiva e non siano invece di mero  La direttiva è, infatti, esaustiva nella definizione degli obblighi e delle misure da  applicare e quindi non necessita di ulteriori misure complementari;
  • inserimento nell’allegato I (elenco di sostanze, miscele e procedimenti), dei punti seguenti:
  1. Lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore.
  2. Lavori comportanti esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel.».

Il primo punto (7) era presente nella proposta della Commissione, pur con una formulazione diversa (si parlava genericamente di esposizione invece, nell’attuale formulazione, ci si riferisce alla penetrazione cutanea).

Il secondo punto (8), invece, è stato fortemente voluto dal Parlamento ed è stata la principale causa del lungo iter che ha avuto la direttiva per essere approvata.

La proposta del Parlamento di inserire, nella direttiva in esame, le emissioni di gas di scarico  dei motori diesel, non condivisibile, non è stata, infatti, supportata dalle opportune valutazioni della Commissione, sia dal punto di vista scientifico che di impatto socio-economico.  In riferimento alle emissioni di scarico dei motori diesel rimangono, infatti, irrisolte le criticità evidenziate, dai rappresentanti dei datori di lavoro, nel parere elaborato dal Comitato Consultivo salute e sicurezza della Commissione europea, in riferimento a: la necessità di distinguere tra motori diesel di “vecchia” e “nuova” tecnologia; la misurazione (poiché ad oggi non esiste una metodica approvata); la presenza di un livello di fondo significativo, soprattutto per luoghi di lavoro in prossimità di strade e autostrade; la difficoltà ad effettuare una valutazione quali-quantitativa vista la variabilità della composizione delle emissioni di scarico dei motori diesel (a seconda di diversi fattori quali tipo di motore, combustibile e lubrificante, manutenzione, dispositivi di controllo delle emissioni, etc).

Modifica dell’allegato III (valori limite ed altre disposizioni direttamente connesse) con l’inserimento di 8 nuovi agenti chimici. In particolare si evidenzia: o l’inserimento del valore limite di esposizione professionale e l’osservazione relativa alla “pelle” (all’assorbimento cutaneo) per:

  • tricloroetilene (per un periodo di riferimento di 8 ore, pari a 54.7 mg/m3)  4,4’-metilendianilina (per un periodo di riferimento di 8 ore, pari a 0.08 mg/m3)
  • epicloridina (per un periodo di riferimento di 8 ore, pari a 1.9 mg/m3)
  • etilene dibromuro (per un periodo di riferimento di 8 ore, pari a 0.8 mg/m3)
  • etilene dicloruro (per un periodo di riferimento di 8 ore, pari a 8.2 mg/m3) o l’inserimento del valore limite di esposizione professionale per le emissioni di gas di scarico dei motori diesel pari a 0.05 mg/m3 (misurato sotto forma di carbonio elementare – per un periodo di riferimento di 8 ore)

Il valore limite si applicherà a decorrere dal 21 febbraio 2023. Per le attività minerarie sotterranee e la costruzione di gallerie, il valore limite di esposizione si applicherà, invece, a decorrere dal 21 febbraio 2026 o l’inserimento dell’osservazione relativa alla “pelle” (all’assorbimento cutaneo) per:

  • Miscele di idrocarburi policiclici aromatici, in particolare quelle contenenti benzo[a]pirene, definite cancerogene ai sensi della direttiva
  • Oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore.

Evidenziamo, infine, che gli Stati Membri dovranno recepire la direttiva (UE) 2019/130 entro due anni dall’entrata in vigore, quindi entro il 20 febbraio 2021 (ricordiamo a tale proposito che la direttiva 2004/37/CE sugli agenti cancerogeni/mutageni è stata trasposta nel nostro ordinamento, nel titolo IX, capo II, e negli allegati XLII e XLIII del DLgs 81/08).

TROVATO L’ACCORDO SULLA TERZA PROPOSTA DI MODIFICA DELLA DIRETTIVA IN TEMA DI AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI

Il 15 febbraio scorso, il Comitato dei rappresentanti permanenti del Consiglio (COREPER) ha approvato l’accordo provvisorio raggiunto con il Parlamento europeo il 29 gennaio 2019 (allegato) sulla terza proposta di modifica della direttiva relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (direttiva 2004/37/CE). La proposta di direttiva (COM (2018) 171), presentata il 5 aprile 2018 dalla Commissione Europea definisce nuovi valori limite di esposizione per cinque sostanze (il cadmio e i suoi composti inorganici; il berillio e i suoi composti inorganici; l’acido arsenico e i suoi sali; la formaldeide; il MOCA) (vedi nostra news del 26 aprile 2018).

Di seguito le modifiche previste dall’accordo, all’allegato III della direttiva 2004/37/CE, confrontate con la proposta iniziale della Commissione:  per il cadmio e i suoi composti inorganici (valore limite 0,001 mg/m3, per un periodo di riferimento di 8 ore): è previsto un valore limite 0,004 mg / m3, per un periodo transitorio di 8 anni dalla data di entrata in vigore della direttiva (anziché di 7, come previsto dalla Commissione). In aggiunta, l’accordo prevede un valore limite 2μg Cd/g di creatinina nelle urine, per gli Stati membri che hanno implementato il biomonitoraggio, alla data di entrata in vigore della direttiva.   per il berillio e i suoi composti inorganici (valore limite 0,0002mg/m3, per un periodo di riferimento di 8 ore): è previsto un valore limite 0,0006 mg / m3), per un periodo transitorio di 7 anni dalla data di entrata in vigore della direttiva (anziché di 5, come previsto dalla Commissione),   per l’acido arsenico e i suoi sali,

nonchè i composti inorganici di arsenico (valore limite 0,01 mg/m3, per un periodo di riferimento di 8 ore) è previsto un periodo transitorio, per il settore della fusione del rame, di 4 anni dalla data di entrata in vigore della direttiva (anziché di 2, come previsto dalla Commissione)  per la formaldeide (valore limite 0,37 mg/m3, per un periodo di riferimento di 8 ore) è previsto un valore limite 0.05 ppm, per un periodo transitorio di 5 anni dalla data di entrata in vigore della direttiva per i settori sanitario, funerario e dell’imbalsamazione.

L’accordo raggiunto, prevede altresì, che l’articolato della direttiva 2004/37/CE venga modificato, prevedendo che:

  • la Commissione valuti, entro il 2020, la possibilità di estendere la direttiva 2004/37/EC per includere i farmaci pericolosi, inclusi i farmaci citotossici, che sono cancerogeni e mutageni o proponga strumenti appropriati allo scopo di garantire la sicurezza sul lavoro dei lavoratori esposti a tali farmaci
  • la Commissione valuti, entro tre anni dall’entrata in vigore della direttiva, la possibilità di estendere la direttiva aggiungendo una previsione, per il cadmio e i suoi composti organici, sulla combinazione del limite di esposizione professionale per via aerea con il valore limite biologico.

 

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