Estremi: Presidenza Consiglio dei Ministri, dell’11/02/19 – Agenzia Dogane Monopoli, del 22 e 26/02/19
Agenzia Dogane elaborato del febbraio 2019
Con alcune note la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Dogane hanno evidenziato i problemi doganali, accise ed I.V.A. che potranno sorgere con l’uscita del R.U. dall’Unione Europea. Si fornisce una sintesi di quanto indicato nelle note, accompagnata da alcune riflessioni in tema di prestazioni di servizi.
Salvo che un accordo di recesso non preveda una diversa data (o intese particolari tra l’Unione Europea e il Regno Unito) il diritto unionale cesserà di applicarsi al R.U. alle ore 00,00 del 30/03/2019 (ora dell’Europa centrale).
Le conseguenze della “BREXIT” sulla movimentazione dei beni comporterà che le cessioni effettuate da un soggetto passivo nazionale nei confronti di soggetti del Regno Unito e viceversa, quelle eseguite da fornitori del Regno Unito a soggetti nazionali, costituiranno rispettivamente, esportazioni e importazioni.
Operativamente, l’operatore nazionale, per le cessioni dovrà emettere fattura non imponibile ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 633/72, lett. a) e b) a seconda delle modalità di trasporto ed espletare le formalità doganali di esportazione (bolletta doganale – visto uscire dalla U.E.) mentre, per gli acquisti l’operazione, art. 67 e segg. del D.P.R. 633/72, dovrà essere assoggettata all’atto dell’importazione alle operazioni doganali e all’emissione della relativa bolletta doganale con assolvimento dell’I.V.A. in Dogana applicata sul valore doganale dei beni, aumentato dei diritti doganali dovuti, delle spese di inoltro fino al luogo di destinazione, nonché sui diritti di licenza se dovuti al venditore.
Le descritte operazioni, dipendenti da bollette doganali, non dovranno essere comunicate con l’esterometro nè dovranno essere dichiarate nei modelli Intrastat.
I beni che dall’Italia saranno consegnati o spediti (art. 6/633) per esempio alle ore 15.00 del 29/03/19 a cessionari soggetti passivi R.U. saranno fatturati non imponibili art. 41/633 (quindi indicati nell’esterometro e in intrastat) ma quando giungeranno diventeranno soggetti ad importazione e dogana nel R.U. e al cedente nazionale incomberà l’obbligo di produrre la prova dell’effettiva uscita dei beni dal territorio unionale non essendo stati oggetto di alcuna formalità doganale al momento della spedizione dall’Italia.
Così come i beni il cui trasporto o spedizione dal R.U. inizierà come nell’esempio anzidetto saranno fatturati non imponibili per la norma UE vigente nel R.U., ma quando giungeranno in Italia l’operaizone dovrà essere dichiarata in Dogana e sottoposta alle già ricordate sostanziali procedure doganali di importazione.
Sarà opportuno anticipare o posticipare le cessioni e gli acquisti al fine di evitare le indicate complicazioni.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri in una informativa in tema di BREXIT ricorda agli operatori nazionali che devono tener conto che il R.U. diventerà un PAESE TERZO, quindi:
- le esportazioni/importazioni di certi beni possono diventare soggette a licenza e che le licenze rilasciate dal R.U. non saranno più valide;
- i prodotti alimentari dovranno avere etichettature, informazioni, bollatura e marchiatura, composizione, etc. conformi a quanto l’U.E. prescrive in materia di prodotti provenienti da Paesi Terzi;
- gli accordi internazionali dell’Unione cesseranno di applicarsi al R.U.
L’Agenzia delle Dogane con una nota del 22/02/19 ha indicato le linee guida sulle movimentaizoni commerciali di prodotti soggetti ad accisa da e verso il R.U. e con altra nota ha ricordato agli operatori nazionali l’obbligatorietà del codice EORI, i divieti e le restrizioni su talune merci importate o esportate; il venir meno delle informazioni tariffarie vincolanti (ITV), dei benefici dei contingenti tariffari UE, dell’origine preferenziale dei prodotti agricoli, delle autorizzazioni concesse dalle Dogane al R.U., del sistema REX, delle autorizzazioni doganali relative alle garanzie globali, delle garanzie e fidejussioni rilasciate da enti garanti del R.U., delle autorizzazioni AEO rilasciate dalle Dogane del R.U. e, inoltre, che occorre chiedere l’autorizzazione tramite il sistema informatico C.D.M.S. per sottoporre a lavorazioni in Italia merci di provenienza dal R.U. oppure merci a tale titolo inviate nel R.U.
Inoltre è stato precisato che i viaggiatori provenienti dal R.U. saranno soggetti a vigilanza doganale, beneficiando della franchigia per beni uso personale di valore fino a 300 euro (430 € se trasportati via mare/aereo) e che i viaggiatori R.U. che rientrano in patria beneficeranno della procedura TAXFREE con il sistema OTELLO (con fattura elettronica e rimborso I.V.A. nazionale).
E’ opportuno ricordare anche il trattamento I.V.A. al quale dovranno essere assoggettate le prestazioni di servizi rese a soggetti R.U. o da questi rese a soggetti nazionali.
In particolare, le prestazioni definite “generiche” ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. 633/72 che, rese da soggetti passivi italiani a operatori del R.U. – nel rispetto del momento di effettuazione dell’operazione come determinato dal 6° co. dell’art. 6/633 – dovranno essere comunque fatturate come “non soggette” ex art. 7-ter e comunicate con l’esterometro mentre, le stesse prestazioni, rese da operatori del R.U. a soggetti passivi nazionali dovranno essere da questi autofatturate, nel rispetto dei termini di cui al citato art. 6, e indicate nell’esterometro, venendo meno nei due casi l’obbligo di riportare le stesse nel mod. intrastat servizi resi/ricevuti.
Infine, i soggetti passivi sedenti nel R.U. che si sono identificati direttamente in Italia, ai sensi dell’art. 35-ter/633, dovranno modificare l’identificazione con la nomina nello Stato di un rappresentante fiscale, ex art. 17, 3° co./633.
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Area Economia e Diritto di Impresa
Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201


