I.V.A. – Corrispettivi giornalieri: trasmissione telematica

Mar 15, 2019

Estremi:      art. 17, 1° co. D.L. 23/10/18 n. 119 (L. 136, del 17/12/18)    –    In vigore dal 24/10/18

Gli operatori al minuto e quelli assimilati che effettuano cessione di beni e/o prestazioni di servizi al dettaglio, saranno obbligati dal 1/07/19 o dal 1/01/20 (a seconda del Volume di Affari relativo) alla memorizzazione e alla trasmissione telematica giornaliera dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.

L’art. 17, 1° co. del D.L. 23/10/18, n. 119 convertito nella L. 136 del 17/12/18, entrato in vigore dal 24/10/18, modifica l’art. 2 del D.Lgs. 5/08/15, n. 127 introducendo l’obbligo, per i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’art. 22 del D.P.R. 633/72, di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Ag. delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

La novità si applica a decorrere dal 1/07/2019 per i soggetti con Volume di Affari (2018) superiore a 400.000 euro e dal 1/01/2020 per tutti gli operatori compresi nell’art. 22/633, indipendentemente dal Volume di Affari.

Un decreto ministeriale (da emanare) esonererà alcune attività e quelle localizzate in alcune zone che proseguiranno ad emettere scontrini e/o ricevute fiscale (carenza nella connessione internet).

Il nuovo obbligo abroga quello di annotare i corrispettivi nel registro dei corrispettivi, art. 24/633.

Ai soggetti che dovranno dotarsi di particolari registratori telematici (in grado anche di emettere fatture elettroniche) o di adattare i registratori di cui sono in possesso è riconosciuto un contributo (rispettivamente 250 e 50 euro per gli anni 2019 – 2020) da usare esclusivamente in compensazione: vedasi Risoluzione n. 33/E, del 1/03/19 – Ag. Entrate.

I soggetti chiamati ad osservare questa regola sono coloro che esercitano le attività elencate dall’art. 22/633, che emettono fattura (elettronica)  se chiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione, e che, salvo esoneri di legge, oggi emettono scontrino o ricevuta fiscale per ogni operazione effettuata: obbligo questo che appare abrogato con l’introduzione del nuovo adempimento.

L’art. 22 elenca le seguenti attività/operazioni:

  • cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati, da artigiani, in spacci interni o tramite distributori automatici, per corrispondenza, a domicilio o ambulanti;
  • prestazioni rese da alberghi e attività similari, somministrazioni effettuate da pubblici esercizi, mense aziendali o con apparecchi automatici;
  • trasporto di persone, veicoli e bagagli al seguito;
  • servizi resi da imprese in locali aperti al pubblico, ambulantemente o a domicilio;
  • custodia e amministrazione titoli e altri servizi resi da istituti di credito, finanziarie e fiduciarie;
  • operazioni esenti nn. da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell’art. 10/633;
  • escursioni, visite e giri turistici organizzati da agenzie di viaggio e turismo;
  • servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi a soggetti privati.

In base ad altre disposizioni emanate nel tempo sono da comprendere tra i soggetti esonerati da fatturazione, se non richiesta: la Croce Rossa, le Autostrade, i notai (protesti, etc.) nonché viaggi e soggiorni resi da pubbliche amministrazione: ma questi soggetti non operano ai sensi dell’art. 22/633.

La trasmissione telematica dei corrispettivi era stata introdotta già dal 1/01/17, su base opzionale, per i commercianti al minuto ma, a decorrere dal 1/04/17, è diventata un obbligo per i distributori automatici con porta di comunicazione, ampliata poi, dal 1/01/18, ai distributori senza porta di comunicazione, nonché dal 1/07/18 ai distributori di benzina e gasolio ad elevata automazione e dal 1/07/19 (o 1/01/20) resa obbligatoria per tutti i contribuenti operanti nel settore del commercio al minuto di beni e servizi.

In particolare per il settore sanitario (farmacie) l’obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi potrà essere adempiuto con gli strumenti usati per l’invio dei dati al S.T.S. (Sistema Tessera Sanitaria) ma sarà eseguita giornalmente anziché mensilmente.

L’adempimento in esame si renderà applicabile ai corrispettivi delle operazioni giornalmente effettuate, con esclusione delle fatture elettroniche già comunicate al fisco tramite il S.d.I. comprese quelle TAX FREE – procedura OTELLO.

Occorre tener presente che, ai sensi dell’art. 6/633, l’operazione è effettuata:

  1. per le cessioni di beni, incassato o no il corrispettivo: alla data di consegna o spedizione dei beni; ma se viene anticipatamente pagato in tutto o in parte il corrispettivo o emessa fattura, alla data del pagamento anticipato o delle fatture;
  2. per le prestazioni di servizi all’atto del pagamento del corrispettivo ma, anche in questo caso, se il corrispettivo in tutto o in parte è pagato anticipatamente o è emessa fattura, alla data del pagamento anticipato o delle fatture.

Da ciò consegue che in presenza di una cessione il relativo corrispettivo dovrà essere sempre comunicato giorno per giorno (anche nel caso di emissione di fattura E. differita) mentre nel caso di una prestazione il corrispettivo dovrà essere comunicato nel giorno del pagamento.

La nuova disposizione comporterà non solo l’obbligo di memorizzare e trasmettere al fisco i corrispettivi giornalieri ma anche quello di documentare l’operazione nei confronti del cliente: documentazione che potrà essere fatta esclusivamente tramite l’emissione della fattura E. se richiesta immediatamente, oppure rilasciando documenti commerciali.

I documenti commerciali cartacei (oppure previo accordo con il cliente in forma elettronica garantendone i contenuti) saranno emessi tramite il registratore telematico (o di server telematico), avranno valenza commerciale (garanzie p.e.) e fiscali (deduzione costi, spese ed oneri) e anche come documento che consentirà la fatturazione differita, se recanti l’indicazione del codice fiscale (privati) o della partita I.V.A. (sogg. passivo) dell’acquirente.

In tal senso la risposta dell’Ag. Entrate ad un quesito posto da una impresa di servizi alberghieri nel corso di Telefisco del 31/01/19.

La Grande Distribuzione Organizzata (G.d.O.) dal 1/01/19 dovrà emettere scontrini e/o ricevute fiscali oppure, mediante opzione, avvalersi dell’esonero dalla certificazione fiscale adottando il nuovo sistema telematico – che comunque diventerà obbligatorio dal 1/07/19 (o dal 1/01/20) – essendo venuto meno quanto previsto dai precedenti provvedimenti concernenti la G.d.O. e i soggetti a questa assimilati.

I dati dei corrispettivi dovranno essere trasmessi giornalmente e non più nei termini previsti dai provvedimenti ormai superati: in tal senso la risposta n. 118, del 19/12/18 fornita dall’Ag,. delle Entrate a fronte di interpello.

Da quanto fin qui esposto consegue che a decorrere dalla data di introduzione della nuova disposizione i soggetti passivi compresi nell’art. 22/633, anche se operanti in spacci interni o in modo ambulante o nelle mense aziendali o nell’abitazione dei clienti, così come coloro che hanno per legge certificato le operazioni effettuate, limitandosi alla sola registrazione del corrispettivo nel relativo registro, dovranno proceduralmente modificare comportamenti ed abitudini.

 

Contatto

Area Economia e Diritto di Impresa

Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201

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