Stoccaggio di prodotti energetici (carburanti) presso depositi di terzi

Ott 3, 2018

 

A seguito del decreto del 12 aprile 2018, con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha disciplinato l’autorizzazione/comunicazione necessari per lo stoccaggio   dei prodotti energetici presso depositi di terzi, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la nota n° 73179 del 2 luglio 2018, ha diramato le relative istruzioni operative.

Questo contenuto è riservato ai soci. Accedi per leggere tutto.

ARTICOLI CORRELATI

Revisione Direttiva quadro sui rifiuti

La nuova Direttiva 2025/1892 rafforza le misure dell’UE in materia di prevenzione degli sprechi alimentari e introduce la responsabilità estesa del produttore per i tessili e le calzature....

RICERCA