Con un Provvedimento l’Agenzia delle Entrate ha individuato i criteri e le procedure atte a bloccare le indebite compensazioni eseguite con i mod. F24.
La Legge 205/17 ha inserito nell’art. 37 del D.L. 223/06 il nuovo co. 49-ter per effetto del quale l’Ag. delle Entrate ha fino a 30 giorni di tempo, dalla trasmissione del mod. F24 con il quale si esegue la compensazione, per sospendere gli effetti nel caso in cui presentino profili di rischio.
Con Provv. 195385, del 28/08/18, l’Ag, delle Entrate ha stabilito sia i criteri di rischio, che le procedure per la sospensione in vigore dal 29/10/18.
I criteri, in sintesi, sono:
- tipo dei debiti pagati;
- tipo dei crediti compensati;
- coerenza dei dati in F24;
- confronto con i dati in Anagrafe Tributaria;
- compensazioni precedenti;
- esistenza debiti iscritti a ruolo.
La procedura, che sarà attuata in caso di sospensione, consisterà nell’invio di una nota di sospensione indicante il blocco, comunque non superiore ai 30 giorni, riguardante l’intero importo.
Se durante la sospensione non viene effettuato alcun addebito può essere chiesto l’annullamento del mod. F24. Se a conclusione del controllo viene rilevato un non corretto utilizzo sarà data notizia al contribuente motivando il rigetto: i relativi pagamenti e le compensazioni fatte saranno considerate non eseguite (con le relative sanzioni).
Il contribuente può inviare all’Agenzia delle Entrate gli elementi ritenuti utili al fine di sbloccare il fermo.
In assenza di comunicazione di scarto, entro 30 giorni dalla trasmissione del modello, l’operazione si considera effettuata alla data indicata nel file inviato.
Contatto
Area Economia e Diritto di Impresa
Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201