I.V.A. – Detrazione I.V.A. acquisti

Gen 22, 2018

Estremi:   Circolare 1/E del 17/01/18 – Agenzia delle Entrate

La Circolare chiarisce i comportamenti da osservare al fine di detrarre l’I.V.A. acquisti in particolare per le fatture di acquisto (e le bollette doganali) a cavallo d’anno.

Con eccezionale tempismo l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 1/E, del 17/01/2018 – a liquidazione periodica riferita al mese di dicembre chiusa il 16 gennaio – ha diffuso gli attesissimi chiarimenti concernenti il momento entro il quale i contribuenti possono esercitare il diritto alla detrazione dell’I.V.A. acquisti, in conseguenza delle modifiche recate dal D.L. 50/17 agli artt. 19 e 25 del D.P.R. 633/72, ed in specie per le operazioni a cavallo d’anno.

In premessa, mediante una particolare interpretazione della direttiva UE, artt. 167 e segg. 178 e segg. D. 2006/112, la Circolare precisa che il diritto alla detrazione si esercita quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

a) esigibilità dell’imposta, condizione sostanziale;

b) possesso di valida fattura (o della bolletta doganale), condizione formale.

Inoltre, in considerazione che il documento è stato diffuso dopo il 16 gennaio, la Circolare precisa che non saranno sanzionabili i comportamenti difformi dalle conclusioni del documento di prassi, adottati dai contribuenti entro la suddetta data.

In pratica, ed in particolare per i documenti di acquisto a cavallo d’anno, vengono forniti gli esempi che seguono.

  fatture ricevute nel 2017 con I.V.A. esigibile nel 2017:

  1. registrate entro il 31/12/17, nei modi usuali, detrazione nella liquidazione del 16/01/18 oppure
  2. registrate tra il 1/01/18 o il 30/04/18 in apposita sezione del registro I.V.A. acquisti relativo al 2017, detrazione nella dichiarazione annuale del 2017, da presentare entro il 30/04/18;

fatture ricevute nel 2018 ma con I.V.A. esigibile nel 2017:

  1. registrate nel 2018, nei modi usuali, detrazione in una delle liquidazioni periodiche del 2018 oppure
  2. registrate tra il 1/01/19 e il 30/04/19 in apposita sezione del registro acquisti 2018, detrazione nella dichiarazione annuale del 2018, da presentare entro il 30/04/19.

L’apposita sezione del normale registro I.V.A. acquisti può essere sostituita, in subordine, con l’adozione di un sezionale dedicato a raccogliere le fatture pervenute nell’anno successivo ma la cui imposta era diventata esigibile nell’anno precedente.

Prosegue la Circolare precisando che:

le note di variazione dovranno essere emesse nei termini indicati dall’art. 26/633 e la maggiore imposta a suo tempo versata dovrà essere detratta, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno nel quale è stata emessa la nota credito;

per le operazioni soggette a split payment la detrazione è subordinata al possesso della fattura sia all’esigibilità dell’imposta che, come è noto, si verifica con il pagamento del corrispettivo ovvero, su opzione del soggetto passivo, alla ricezione della fattura oppure alla registrazione della stessa;

per gli operatori in regime di “I.V.A. per cassa” la detrazione si esegue al momento in cui si verifica la duplice condizione: pagamento del corrispettivo e possesso della fattura.

Chiarisce, inoltre, la Circolare che nel caso in cui le fatture di acquisto non vengano tempestivamente registrate e quindi il contribuente sia decaduto dal diritto alla detrazione, lo stesso può ricorrere alla presentazione della dichiarazione integrativa “a favore”, art. 8 co. 6-bis del D.P.R. 322/98 non oltre i termini stabiliti dall’art. 57/633 e cioè entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione di competenza, ferma restando l’applicazione delle sanzioni eventualmente dovute.

Infine, viene precisato che la ricezione dei documenti deve emergere (se non risulta da PEC o altri sistemi attestanti il ricevimento dei documenti) da una corretta tenuta del registro acquisti (1° co. art. 25/633) in cui viene fatto obbligo di numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali ricevute onde consentire il controllo del corretto susseguirsi delle registrazioni dei documenti.

 

Contatto

Area Economia e Diritto di Impresa

Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201

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