Estremi: Conversione in legge del D.L. 244/16 – Emendamento 13.35.4
L’emendamento alla legge “Milleproroghe” è stato interpretato da un comunicato congiunto Entrate – Dogane – Istat che suscita aclune perplessità: sarà necessario un ulteriore chiarimento.
L’art. 4, co. 4) lett. b) della L. 225/16 ha abrogato l’obbligo – a decorrere dal 1/01/2017 – della trasmissione del mod. INTRA acquisti dei beni e servizi forniti da soggetti passivi intracomunitari, sopprimendo le disposizioni di cui al co. 6) dell’art. 50 della L. 427/93.
Però, con il mod. INTRA-2 devono essere trasmessi i dati fiscali e statistici (questi da parte dei soggetti obbligati) degli acquisti effettuati.
L’adempimento statistico non è venuto meno poiché l’obbligo discende da precise disposizioni comunitarie.
Con un emendamento all’art. 13 del D.L. “Milleproroghe” (in corso di conversione in legge e già approvato dal Senato), gli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intraue di beni e servizi sono stati prorogati al 31/12/2017.
Con un comunicato stampa del 17/02/17, di concerto tra Entrate, Dogane e Istat, nelle more della definizione del quadro giuridico e in considerazione che l’ISTAT deve comunque raccogliere ai fini statistici le informazioni relative agli acquisti di beni intraue per il mese di gennaio 2017, è stato precisato che “l’obbligo di trasmissione delle comunicazioni in questione permane solo a carico dei contribuenti già tenuti alla presentazione mensile del mod. INTRA-2 per gli acquisti di beni, ovvero per coloro che rientrino in tale periodicità in base all’ammontare degli acquisti di beni intraue per un valore superiore a 50.000,00 euro nel 4° trimestre 2016, ovvero a gennaio 2017”.
Questi soggetti dovranno trasmettere, con le consuete modalità, il mod. INTRA-2 mensile integralmente compilato.
Quindi sembra di poter concludere che l’obbligo di trasmettere il mod. INTRA-2, acquisti di beni e servizi, è stato prorogato per tutti i contribuenti al 31/12/2017, mentre la parte statistica, relativa agli acquisti di beni, dovrà essere comunicata soltanto dai soggetti mensili e da quelli che nel 4° trimestre 2016 o nel gennaio 2017 hanno effettuato acquisti di beni per un valore superiore a 50.000 euro.
Rimanendo in attesa di ulteriori e definitivi chiarimenti appare necessario ricordare che è sanzionata l’omessa presentazione o la presentazione con dati inesatti del modello ma non la presentazione non dovuta dello stesso ovvero la sua presentazione riportante dati non più obbligatori.
Contatto
Area Economia e Diritto di Impresa
Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201