I.V.A. – Trasmissione telematica dati e spesometro

Feb 16, 2017

Estremi:  Agenzia delle Entrate, Circolare 1/E del 7/02/17

La Circolare fornisce alcune precisazioni in relazione ai dati da trasmettere, all’Agenzia delle Entrate da parte dei contribuenti che optano per la fatturazione elettronica, per lo spesometro e individua alcuni casi di esclusione soggettiva da tale adempimento.

L’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti in merito ai dati da inserire nei file da parte dei contribuenti che hanno esercitato (o eserciteranno entro il 31/03/17) l’opzione quinquiennale per l’invio delle informazioni relative alle fatture emesse, ricevute e bollette doganali registrate e delle relative variazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

TRASMISSIONE TELEMATICA

Le informazioni da trasmettere sono contenute in un file “dati fattura” da indicare senza limiti di importo, in formato XML.

Se l’operazione da comunicare non è imponibile I.V.A. (quindi l’imposta non viene indicata) è obbligatorio indicare la natura, la tipologia dell’operazione utilizzando, sia per le fatture emesse che per quelle ricevute, la codifica che segue:

  1. operazione esclusa, art. 15/633: codice N. 1
  2. operazione non soggetta, artt. 2), 3), 4), 5), 7), etc./633: codice N. 2
  3. operazione non imponibili, artt. 8), 8-bis), 9), 71), 72) etc./633 nonché artt. 41), 42), 58), etc./331: codice N. 3
  4. operazione esente, art. 10/633: codice N. 4
  5. operazione sogg. al regime del margine: codice N. 5
  6. operazione sogg. ad inversione contabile/reverse-charge: codice N. 6
  7. operazione sogg. a modalità speciali di assolvimento dell’I.V.A.: codice N. 7

Per le fatture emesse il codice deve essere inserito nel caso in cui la fattura non rechi l’addebito dell’imposta valorizzando il campo “natura” e per quelle ricevute se la fattura è soggetta ad inversione contabile devono essere indicati il codice natura (N. 6) e valorizzati i campi “imponibile” e “imposta”.

L’indicazione del dato relativo ai campi “detraibile” o “indetraibile” non è obbligatoria, mentre il dato “numero” della fattura deve essere sempre riportato, così come i riceventi devono riportare i dati delle fatture emesse da fornitori soggetti minimi o forfetari, ma non quelli delle schede carburanti.

Devono essere trasmessi i dati delle fatture emesse, anche se registrate nel registro corrispettivi, nonché i dati delle singole fatture anche se registrate riepilogativamente.

SPESOMETRO

Le precisazioni fornite per la trasmissione opzionale dei dati valgono anche per adempiere agli obblighi del nuovo spesometro, dati che, pur senza aver optato, ma relativi a documenti emessi e/o ricevuti in formato elettronico, transitati dal SdI (sistema di interscambio) e acquisiti dall’Agenzia, non devono essere comunicati.

ESONERI

Sono esclusi dall’invio delle comunicazioni i produttori agricoli in regime di esonero art. 34, 6° co./633, situati in zone definite montane (quelli situati in zone diverse devono inviare, invece, i dati delle autofatture emesse dai cessionari di beni e/o servizi), i contribuenti operanti nei regimi dei minimi o forfetario e la Pubblica Amministrazione per le fatture ricevute in quanto transitano direttamente dal SdI.

 

Contatto

Area Economia e Diritto di Impresa

Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201

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