Estremi: L. 232 art. 1 S.O. n. 57 dell G.U. n,. 297 del 21/12/16
Decorrenza: in vigore dal 1/01/2017, salvo diversa indicazione
Si riportano, in sintesi, le novità in materia di I.V.A. recate dalla Legge di Bilancio del 2017.
L’articolo unico della Legge di Bilancio ha apportato le novità e le modifiche che seguono in vigore dal 1/01/2017 – salvo diversa indicazione – alla normativa I.V.A.
Co. 17 – 23)
Introdotto per le imprese minori, individuali o familiari, società di persone e s.r.l. a ristretta base sociale, (attività di servizi con ricavi inferiori a € 400.000 e altre attività con ricavi inferiori a € 700.000) in contabilità semplificata il “regime di cassa” obbligatorio (salvo opzione) ai fini II.DD. che comporta la tenuta di appositi registri ove annotare cronologicamente incassi e pagamenti.
In deroga, i registri tenuti ai fini I.V.A. sostituiscono gli appositi registri a condizione che vi siano registrate anche le operazioni non soggette a registrazione ai fini I.V.A., che vi si indichino gli importi non incassati o non pagati a fine di ciascun anno (da registrare poi nel periodo di imposta nel corso del quale si verifica l’incasso e/o il pagamento).
Inoltre, ma previa opzione triennale, i contribuenti possono tenere soltanto i registri I.V.A. ma, ai fini II.DD. e del nuovo regime, la norma presume che la data di registrazione ai fini I.V.A. dei documenti è coincidente con quella in cui si è verificato l’incasso o il pagamento.
Sono esclusi dall’osservanza di queste regole i produttori agricoli con V./Affari inferiore a € 7.000 esonerati ai fini I.V.A., art. 34, 6° co./633.
Co. 24 – 31)
Al D.P.R. 633 è inserito il TITOLO V – bis GRUPPO I.V.A. con l’aggiunta degli artt. da 70- bis a 70-duodecies che entrerà in vigore dal 1/01/2018.
Questa nuova disposizione, da non confondere con la liquidazione I.V.A. di gruppo di cui al vigente art. 73, 3° co./633 (che rimane valido seppur con marginali modifiche) introduce, per opzione trimestrale, la possibilità per due o più soggetti stabiliti in Italia e che siano uniti da un vincolo finanziario, economico e organizzativo, di essere considerati come unico soggetto passivo ai fini I.V.A. quindi con una sola Partita I.V.A. In conseguenza le cessioni di beni e le prestazioni di servizi scambiate infragruppo non rilevano ai fini dell’imposta, mentre le operazioni attive effettuate da uno dei partecipanti al gruppo si considerano effettuate dal gruppo, così come gli acquisti effettuati dal partecipante al gruppo sono effettuate dal gruppo e, infine, gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione dell’imposta sono, rispettivamente, a carico e a favore del gruppo.
Il credito I.V.A. risultante dalla dichiarazione annuale relativa all’anno precedente al primo anno di partecipazione al gruppo non può essere trasferito al gruppo ma può essere chiesto a rimborso (anche se mancano le condizioni di cui all’art. 30/633) ovvero in compensazione (nei limiti di legge).
Co. 33 – 35)
All’art. 10, 1° co. n. 14/633 sono soppresse le parole “o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare”, alla Tab. A, parte II-bis/633, dopo il n. 1-bis è aggiunto il numero 1-ter che concerne appunto gli anzidetti trasporti urbani di persone e nella Tab. A, parte III/633 vengono inclusi i trasporti di cui al citato n. 1-ter, con I.V.A. al 5%.
Quindi, dal 1/01/2017, i trasporti urbani di persone, avanti indicati, passano da regime di esenzione a quello di imponibilità, con aliquota del 5%, imposta che si considera inglobata nel corrispettivo del trasporto.
Co. 45)
Con apposito decreto, da emanare entro il 31/01/2017, le percentuali I.V.A. di compensazione (art. 34, 1° co./633) applicabili alle cessioni di animali vivi bovini e suini sono elevate, per il 2017, rispettivamente, in misura non superiore al 7,7% (dal 7,65%) e all’8% (dal 7,95%).
Co. 81)
Nel concordato preventivo, in presenza di transazione fiscale, viene riconosciuto – a certe condizioni e sempreché risulti conveniente per l’Ufficio tributario – il pagamento in misura ridotta del debito I.V.A.
Co. 516)
Se il regime di cui all’art, 17-ter/633 (split-payment) verrà prorogato, la Regione Sicilia dovrà versare a forfait, entro il 30 ottobre di ciascun anno, 285 milioni di euro a titolo di I.V.A. all’Ag. delle Entrate.
Co. 537 – 538)
Modificato l’art. 3 del Regolamento 21/12/96, n. 696 con l’aggiunta del co. 3-bis: “se richiesto dal cliente – non oltre il momento di effettuazione dell’acquisto – lo Scontrino o la Ricevuta Fiscale devono indicare il codice fiscale del cliente privato che ha acquistato i beni o i servizi” poiché intende partecipare all’estrazione a sorte di premi distribuiti nel quadro di lotterie nazionali.
L’obbligo su richiesta di indicare il codice fiscale e la normativa sulle estrazioni a sorte entrano in vigore dal 1/01/2018.
Co. 567)
Modificato l’art. 26 del D.P.R. 633, con la conseguenza che il diritto ad emettere la nota di credito in diminuzione, nel caso di procedure concorsuali, al fine di recuperare l’imposta anticipata al Fisco ma non incassa dai clienti sottoposti a procedura, sarà possibile soltanto al momento della chiusura della procedura, per l’importo che risulterà non soddisfatto.
Si ritorna pertanto al testo dell’art. 26 previgente alle modifiche di cui alla Legge 208/15.
Co. 631 – 632)
L’aliquota I.V.A. del 10% passerà al 13% a decorrere dal 1/01/2018; quella del 22% passerà al 25% a decorrere dal 1/01/2018 e al 25,90% dal 1/01/2019.
Co. 635)
Il MEF è autorizzato, nel caso di scostamenti non compensabili nel corso dell’esercizio 2017, ad assumere le iniziative legislative al fine di assicurare l’entità del gettivo fiscale (clausola di salvaguardia).
Contatto
Area Economia e Diritto di Impresa
Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201