Con il decreto 15 giugno 2016 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2016, diventa operativo il credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute nel 2016 dai titolari di reddito d’impresa per interventi di bonifica dall’amianto su beni e strutture produttive situate nel territorio dello Stato. Agevolazione disposta dall’articolo 56 della legge 221/2015 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”.
Il decreto attuativo stabilisce le regole per usufruire dell’agevolazione, precisandone gli ambiti di applicazione, gli interventi ammissibili, le modalità e le condizioni di accesso all’agevolazione, le cause di revoca e recupero del beneficio, le funzioni svolte dal Ministero dell’Ambiente e dall’Agenzia delle Entrate.
Beneficiari dell’agevolazione
Possono beneficiare del credito d’imposta tutti i titolari di reddito d’impresa che hanno effettuato lavori per lo smaltimento e la rimozione dell’amianto, su immobili, coperture o altri manufatti riguardanti le strutture produttive, nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2016, indipendentemente dalla natura giuridica, dimensione dell’azienda e regime contabile adottato dal richiedente (contabilità ordinaria o semplificata).
Sono agevolate anche le spese sostenute per consulenze professionali e perizie tecniche, nel limite del 10% dell’ammontare complessivo di tali spese, fino a un tetto massimo di 10mila euro per ogni singola bonifica.
Nello specifico, il credito è riconosciuto per lo smaltimento e rimozione, anche previo trattamento, di:
- lastre di amianto piane o ondulate, coperture in eternit
- tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, a uso civile e industriale in amianto
- sistemi di coibentazione industriale in amianto.
Determinazione del beneficio
Il credito d’imposta è pari al 50% dell’ammontare complessivo della spesa sostenuta per ogni singolo intervento effettuato nel 2016, nei limiti degli aiuti de minimis previsti dalla legislazione comunitaria. Il bonus,inoltre, non è cumulabile ed è alternativo ad altre agevolazioni ricevute per gli stessi progetti.
Sono stabiliti dei limiti di spesa, minimo e massimo. In particolare, il singolo intervento di bonifica non deve costare meno di 20mila euro, mentre l’importo massimo agevolabile per ogni impresa (sommando, quindi, i costi di tutti i progetti) non può superare l’ammontare di 400mila euro. L’azienda deve munirsi, inoltre, dell’apposita attestazione, redatta da un professionista abilitato, dalla quale risulti l’effettivo sostenimento della spesa.
Procedure di accesso
La domanda per il riconoscimento dell’agevolazione può essere inviata, esclusivamente per via telematica, attraverso la piattaforma informatica accessibile dal sito dal Ministero dell’Ambiente, dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto, cioè dal 16 novembre2016 e fino al 31 marzo 2017.
L’istanza, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, deve contenere tutte le informazioni necessarie per la verifica della spettanza del bonus e del rispetto dei criteri per il riconoscimento del beneficio.
Sono, quindi, richiesti, ad esempio, tutti i documenti utili a identificare il tipo di bonifica effettuata su ogni struttura e la comunicazione con la quale la Asl attesta la conclusione dei lavori pianificati e l’avvenuto smaltimento dei materiali tossici in una discarica autorizzata e, nel caso di amianto friabile in ambienti confinati, anche la certificazione di restituibilità degli ambienti bonificati.
Il Ministero dell’Ambiente, rispettando l’ordine di arrivo delle istanze e fino all’esaurimento dei fondi stanziati allo scopo (pari a 17 milioni di euro), verificati i requisiti, comunica all’azienda, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, il riconoscimento (con l’indicazione dell’importo spettante) o il diniego dell’agevolazione.
Prima della comunicazione alle imprese beneficiarie,inoltre, il Ministero trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei beneficiari e l’ammontare del credito riconosciuto a ognuna.
Utilizzo del credito d’imposta in tre quote annuali
L’importo riconosciuto va ripartito in tre quote annuali di pari entità, può essere utilizzato in compensazione tramite il modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline).
La somma (che non concorre alla formazione del reddito ai fini Irpef/Ires e Irap) deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle successive, fino a quando non se ne conclude l’utilizzo.
La prima tranche può essere portata in compensazione dal 1° gennaio 2017.
Controlli e cause di decadenza
L’Agenzia delle Entrate, a sua volta, trasmette al Ministero dell’Ambiente l’elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta, segnalando anche eventuali indebiti utilizzi riscontrati in fase di controllo.
Il beneficio può essere revocato per insussistenza dei requisiti, presentazione di documenti non veritieri, falsità delle dichiarazioni.
Nel caso di indebita fruizione dell’agevolazione, il Ministero dell’Ambiente recupera le somme, maggiorate di interessi e sanzioni.