SISTEMA INFORMATIVO PER LA PREVENZIONE

Ott 18, 2016

Premessa
E’ stato pubblicato il Decreto Interministeriale per la realizzazione ed il funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro – SINP – previsto dall’art. 8, comma 4, del Dlgs. n. 81/2008.

Scopo del provvedimento

Il SINP è il Sistema istituito al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia dell’attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l’utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l’integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate.

Contenuto del provvedimento

Il Decreto non prevede disposizioni di immediato interesse per le imprese, dal momento che riguarda esclusivamente le regole tecniche e le modalità per il funzionamento del SINP.
Di rilievo, invece, è il fatto che l’ “adozione” del decreto (da ritenersi riferita alla conoscibilità attraverso l’entrata in vigore del decreto stesso – 12 ottobre 2016) fa scattare il periodo di sei mesi (art. 18, comma 1 bis del dlgs n. 81/2008) al termine del quale entrerà in vigore l’obbligo di comunicare – a fini statistici e informativi  – i dati e le informazioni sugli infortuni sul lavoro che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento (lettera r), comma 1, art. 18, Dlgs. n. 81/2008).

La novità  

La comunicazione all’Inail – quando diventerà obbligatoria –  dovrà essere effettuata per via telematica all’Inail (e, per suo tramite, al SINP) entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico.

Le sanzioni

In caso di mancato assolvimento dell’obbligo di comunicazione all’Inail, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (art. 55, comma 5, lett. h), del Dlgs. n. 81/2008).

Ruolo delle parti sociali

Per quanto riguarda la partecipazione delle parti sociali al Sistema informativo, essa avverrà in più sedi (Commissione Consultiva Permanente, Comitato ex art. 5, Comitati Regionali ex art. 7) e con le limitazioni previste dalla legge (riferite alla tipologia dei dati ed alla modalità di estrazione degli stessi).

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