Si comunica che la Gazzetta Ufficiale n.13 del 17 gennaio 2018, riporta il decreto legislativo n.221, che in base a quanto stabilito nel provvedimento di delega, riordina la normativa nazionale secondo le semplificazioni introdotte dalle norme comunitarie sulle esportazioni dei prodotti cosiddetti “dual use”.
Va da se che dal 1° febbraio 2018, con l’entrata in vigore del sopracitato D. Lgs. n.221 del 15.12.2017, sono state abrogate le precedenti disposizioni nazionali non conformi, sia quelle legate alle esportazioni di materiali ad elevato contenuto tecnologico, sia quelle relative all’ applicazione di sanzioni in materia di embarghi commerciali.
Così, risultano abrogati il decreto 9 aprile 2003 n.96 attuativo del Reg.(CE) n.1334/2000 sul controllo delle esportazioni e sull’assistenza a fini militari, il decreto 12 gennaio 2007 n.11 sulle sanzioni per le violazioni del Re (CE) n.1236/2005, nonché il decreto 14 maggio 2009 n.64 sulle misure restrittive nei confronti dell’Iran.
Si rammenda che per corrispondere alle esigenze di sicurezza sia nazionali che internazionali, la circolazione e l’esportazione di beni “dual use” cioè di beni di prevalente uso civile ma che possono essere impiegati anche per costruzioni di armi o di impianti militari, è assoggettata all ’osservanza di determinate procedure applicative ed al rispetto di disposizioni particolari che sono contenute nel Reg.(CE) n.428/2009 del 5 maggio 2009 nonché nelle specifiche disposizioni nazionali adottate in materia in ciascun paese membro.
In base a tali disposizioni, infatti, la circolazione tra i paesi dell’Unione e l’eventuale trasferimento in un paese terzo di talune merci, individuate in un apposito elenco predisposto dalle autorità comunitarie, è soggetta al rilascio di apposita autorizzazione, che varia a seconda del tipo di prodotto, del paese di destinazione, e dei soggetti comunque interessati alla transazione.
E’ bene precisare che la suddetta disciplina comunitaria, interamente riportata nel Regolamento n.428/2009, ha subito diversi aggiornamenti con il Reg.to (UE) n.1232 del 2011, il n.1969 del 2016, ed il n.2268 del 2017, e che già ne viene annunciata una totale rifusione in un nuovo regolamento che risulti sempre in linea con la rapidità degli scambi, ma al tempo stesso più efficiente nella lotta al commercio illecito, con un rafforzamento dei controlli sui transiti, sull’ intermediazione e sull’ assistenza tecnica.
Ad ogni buon conto, sarà cura di questo ufficio comunicare la data il numero della GUCE di pubblicazione con le prime valutazioni sulle eventuali novità introdotte.